IMU 2013: Prima rata il 17 giugno
Dott. Alessio Pistone | 03/06/2013
Entro il 17 giugno 2013 dovrà essere versata la prima rata dell’IMU per:
– le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– le abitazioni diverse dall’abitazione principale. Vi rientrano, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione (“seconde case”), le case concesse in locazione e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
– i fabbricati non abitativi (sono, ad esempio, gli immobili delle imprese);
– le pertinenze diverse da quelle dell’abitazione principale (si veda quando detto in precedenza);
– e aree edificabili, eccetto quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola che sono considerate non fabbricabili in virtù della “finzione giuridica” introdotta dall’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 504/92.
Si ricorda che, dal 2013, non dovrà più essere calcolata la quota di competenza dello Stato, ad eccezione degli immobili del gruppo catastale “D”.
L’art. 10 del DL n. 35/2013, in vigore dal 9 aprile 2013 e il cui Ddl. di conversione in legge ha ottenuto il via libera ieri dal Senato, ha stabilito che il versamento della prima rata dell’IMU, scadente il 17 giugno 2013, deve essere eseguito:
– sulla base dei nuovi regolamenti e delle nuove deliberazioni comunali pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, alla data del 16 maggio 2013;
– in mancanza di tale pubblicazione, sulla base del 50% dell’imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2012;
– eventuali variazioni deliberate dai Comuni e pubblicate dopo il 16 maggio 2013 avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
In sede di conversione in legge del suddetto DL n. 35/2013, è stato invece disposto che:
– il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2012;
– eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Le novità apportate in sede di conversione del DL n. 35/2013 non sono però ancora in vigore, in quanto l’iter di conversione non è concluso, anche se manca solo l’approvazione definitiva della Camera.
Tuttavia, la circ. Min. Economia e Finanze 23 maggio 2013 n. 2/DF ha chiarito che:
– i contribuenti possono versare la prima rata dell’IMU per il 2013 sulla base di aliquote e detrazioni previste per il 2012, tenendo conto delle suddette disposizioni introdotte in sede di conversione del DL n. 35/2013, ancorché il DL non sia ancora stato convertito in legge; in relazione agli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, si deve comunque tenere conto della disciplina vigente nel 2013;
– in alternativa, i contribuenti possono, prima della citata conversione, procedere al pagamento della prima rata dell’IMU per il 2013 sulla base dei nuovi regolamenti e delle nuove deliberazioni comunali pubblicati alla data del 16 maggio 2013, secondo quanto stabilito dal DL n. 35/2013 attualmente in vigore.
Si tenga presente che, nel caso in cui i contribuenti optino per la prima strada (versino cioè la prima rata dell’IMU per il 2013 sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per il 2012 dai Comuni), la prima rata dell’IMU per il 2013:
– non coincide necessariamente con la metà dell’imposta dovuta per il 2012, in quanto nel corso del 2013 l’immobile può aver subìto delle modifiche in relazione agli altri elementi relativi al tributo (ad esempio, può esserci stata una modifica di destinazione d’uso dell’immobile);
– non è uguale alla prima rata dell’IMU versata per il 2012 (si ricorda, infatti, che la prima rata per il 2012 era pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione di base stabilite dalla legge e non quelle deliberate dall’ente locale), tranne nei casi in cui i Comuni abbiano deliberato aliquote uguali a quelle stabilite dalla legge (ad esempio, 0,76% per le abitazioni a disposizione, “seconde case”).