IMU deducibile dal reddito

| 16/09/2013

L’art. 5 dello schema di decreto approvato il 28 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2013 con il Decreto Legge n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, modifica l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, prevendendo, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, la deducibilità dell’IMU nella misura del 50%.
Con riferimento invece all’IRAP, la norma dispone espressamente che il tributo continui ad essere indeducibile.
Come si ricorderà, l’art. 1 del DL 54/2013 aveva già prospettato la deducibiltà dal reddito d’impresa dell’IMU relativa agli immobili utilizzati nelle attività produttive, deducibilità che ha trovato parziale attuazione con il decreto in commento.
Sulla base della formulazione letterale del testo diffuso nella giornata di ieri, è possibile sviluppare alcune prime considerazioni sul provvedimento.
Nell’ambito del reddito d’impresa è da tempo consolidata la distinzione tra:
– immobili merce;
– immobili strumentali per destinazione;
– immobili strumentali per natura;
– immobili patrimoniali.
Solo le prime tra categorie di immobili concorrono a formare il reddito d’impresa sulla base delle risultanze del conto economico.
Per gli immobili patrimoniali, ai sensi dell’art. 90 comma 1 del TUIR, il reddito d’impresa viene calcolato in base alle disposizioni in materia di redditi fondiari, vale a dire sulla base dei criteri catastali.
L’art. 90 comma 2 stabilisce poi che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili in esame non sono ammessi in deduzione (tra questi, idealmente, anche l’IMU).
L’attuale formulazione della norma introduce un problema di concorso di norme, nel senso che non è chiaro se prevalga l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, come riformulato dal decreto del 28 agosto, ovvero l’art. 90 comma 2 del TUIR.
Nel primo caso, l’IMU sugli abitativi non utilizzati direttamente dall’impresa sarebbe deducibile al 50%, nel secondo caso non sarebbe deducibile.
In passato, con riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisto, la norma si era premurata di specificare che la deducibilità era in deroga alla previsione generale di cui all’art. 90 comma 2, cosa che non è avvenuta per l’IMU.
Con riferimento, invece, agli immobili merce e agli immobili strumentali, nulla quaestio sulla deducibilità parziale dell’imposta. Tra l’altro, l’art. 2 dello stesso decreto prevede, per l’anno 2013, l’abolizione dell’IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Analoga deducibilità parziale è prevista per i titolari di reddito di lavoro autonomo.
Il DL 54/2013 richiamava solo il reddito d’impresa, si trattava però, chiaramente, di un refuso al quale il decreto in commento ha posto rimedio.
La norma non distingue tra immobili ad uso esclusivo ed immobili ad uso promiscuo. Non è escluso che, in via interpretativa, si sostenga per gli immobili ad uso promiscuo la deducibilità dell’IMU al 25%, atteso che le spese per servizi, in generale, sono deducibili al 50%.
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 dello schema di decreto, la disposizione in materia di deducibilità ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’intero importo versato e di compentenza del 2013 sarà parzialmente deducibile.
Diverso è il caso per i soggetti con esercizio sociale “a cavallo”. Dal momento che l’IMU, al pari dell’ICI, è dovuta per anni solari, la rata di giugno per un soggetto con esercizio 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 non sarà deducibile.
In ogni caso, per espressa previsione normativa, la nuova disposizione non ha effetti sugli acconti relativi 2013 che dovranno essere calcolati considerando il tributo municipale come interamente indeducibile.