IMU degli enti no profit

| 05/03/2013

Con due risoluzioni, datate 4 marzo 2013, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcune precisazioni concernenti l’esenzione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92 per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ecc.). La disposizione richiamata, introdotta in vigenza dell’ICI, vale, infatti, anche rispetto all’IMU, in virtù del richiamo operato dall’art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011.
Un chiarimento, contenuto nella ris. n. 3/DF/2013, riguarda il termine del 31 dicembre 2012 entro cui, a norma dell’art. 7, comma 1 del Regolamento (DM n. 200/2012), al fine di beneficiare dell’esenzione IMU, gli enti non commerciali erano tenuti a predisporre o adeguare il loro statuto in conformità dei requisiti generali contenuti nell’art. 3, comma 1 del Regolamento. Secondo il Dipartimento, il termine del 31 dicembre 2012 non deve considerarsi perentorio; a tale conclusione si deve giungere in considerazione del fatto che, tra le altre cose, il processo di adeguamento dello statuto potrebbe richiedere tempi lunghi, oltre alla circostanza che non sono previste sanzioni nel caso di inosservanza dell’adempimento. Quanto ai citati requisiti generali di cui all’art. 3, comma 1 del Regolamento, essi valgono per la generalità degli enti non commerciali, a prescindere dalla tipologia di attività istituzionale da essi svolta ed attengono ai contenuti minimi obbligatori dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente non commerciale.
In base all’art. 3 del DM n. 200/2012, per beneficiare del regime di esenzione IMU di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92, l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale devono prevedere, ad un tempo:
– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
– l’obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I sopracitati requisiti, sottolinea il Ministero, integrano quelli di carattere soggettivo previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92 e la loro assenza comporta la perdita del beneficio fiscale (esenzione dall’IMU, appunto).
Altri chiarimenti contenuti nella citata ris. n. 3/DF riguardano proprio il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale ad un altro ente non commerciale.
In relazione al primo aspetto, l’art. 3 ammette solo alcune eccezioni. Con particolare riguardo all’espressione “ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente” il Dipartimento ha precisato che devono intendersi tali quelle espressamente previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92.
Quanto al secondo aspetto, concernente la devoluzione del patrimonio dell’ENC in caso di scioglimento dello stesso ad un altro ente no profit, con le parole “svolga un’analoga attività istituzionale”, invece, deve intendersi un’attività affine o omogenea o di sostegno all’attività istituzionale svolta dall’ente in scioglimento (può essere il caso dell’attività di promozione della cultura che è inquadrabile nello stesso ambito dell’attività didattica prevista dalla citata lett. i)).
Con la ris. n. 4/DF/2013, infine, si torna su un problema che nel corso degli anni ed in tema di ICI è stato oggetto di diverse pronunce della Cassazione, della Corte Costituzionale e della prassi ministeriale. Oggetto della diatriba è la formulazione della lett. i) in oggetto, secondo cui, ai fini dell’esenzione dall’ICI, l’immobile deve essere utilizzato (e non anche posseduto) da un soggetto di cui all’art. 73 (già art. 87), comma 1, lett. c) del TUIR.
Tralasciando le motivazioni che hanno portato il Dipartimento alle conclusioni cui si dirà, è stato precisato che se un ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR concede un immobile in comodato (in quanto si tratta di un contratto essenzialmente gratuito) a un altro ente non commerciale che lo utilizza direttamente per i fini di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92, l’ente concedente può beneficiare dell’esenzione IMU. Diversamente, l’esenzione non può essere fruita in caso di locazione.