Incostituzionale la norma presuntiva “prelievo non giustificato = compenso non dichiarato"

| 16/11/2016

Con voto di fiducia, la Camera ha dato oggi il via libera al disegno di legge di conversione del DL 193/2016, che passa ora al Senato.
Una delle modifiche più importanti riguarda senza dubbio i paletti che il legislatore intende porre all’utilizzo delle indagini finanziarie, paletti che sono unicamente quantitativi. Considerato che la materia è alquanto complessa, essendo stata interessata da interventi pregressi del legislatore, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, è utile riepilogare i fatti che stanno alla base della proposta di modifica. Da vari anni, il Fisco può accertare maggiori ricavi sulla base dei versamenti e dei prelevamenti bancari non giustificati: in sostanza, se la movimentazione bancaria non trova riscontro nelle scritture contabili o comunque non è oggetto di prova contraria, scatta la presunzione che trasforma il versamento/prelievo non giustificato in ricavo oppure operazione non imponibile (a dire il vero, il DPR 633/72 non fa alcun riferimento ai prelievi). Il legislatore, con la L. 311/2004, ha modificato l’art. 32 del DPR 600/73, affermando che la presunzione sui prelievi non giustificati opera anche per i possessori di reddito di lavoro autonomo, quindi, in primis, per i professionisti. Poi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato incostituzionale la norma in quanto la presunzione “prelievo non giustificato = compenso non dichiarato” non regge per i possessori di reddito di lavoro autonomo. Non è infatti razionale ipotizzare che un dottore commercialista o un architetto compri merce in nero per rivenderla in nero. Dunque, é evidente che, dopo la sentenza n. 228/2014, per i possessori di reddito di lavoro autonomo non sussistesse più alcuna presunzione derivante dai prelievi. Rimaneva, come normale, quella sui versamenti non giustificati, per tutte le categorie reddituali in sostanza. La Cassazione non solo si é adeguata al dictum della Consulta, ma, con una sentenza all’evidenza censurabile (pronuncia n. 16440 del 2016), si è spinta ad affermare che non esiste più la presunzione, per gli autonomi, nemmeno per i versamenti.
Adesso interviene il legislatore in sede di conversione del DL 193/2016, agendo sul solo DPR 600/73, e non anche sul DPR 633/72.
Non si interviene minimamente sull’effetto presuntivo derivante dai versamenti non giustificati, che, ora come allora, rimane sia per i possessori di reddito di impresa sia per gli autonomi. Invece, si agisce sull’art. 32 del DPR 600/73 su due fronti. Per prima cosa, si espunge il riferimento ai compensi, di fatto recependo la sentenza n. 228/2014: tuttavia, siccome le sentenze del Giudice delle leggi, se di incostituzionalità, cancellano la disposizione dichiarata contraria a Costituzione, l’intervento legislativo non ha effetto concreto. Non ha effetto perché già prima i prelievi non giustificati erano irrilevanti per i possessori di reddito di lavoro autonomo. D’altro canto, sempre sui prelievi, si introduce un limite di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili al di sotto del quale la presunzione non può operare. Pertanto, si tratta di modifica da accogliere con favore. Pensiamo a tutti i contribuenti che, pur possedendo reddito d’impresa, sono dal punto di vista economico paragonabili ai professionisti. Il caso emblematico è l’agente di commercio o il procacciatore di affari: egli, possedendo reddito d’impresa, subiva la presunzione sia per i prelievi che per i versamenti, nonostante, come detto nella sentenza n. 228/2014 per i professionisti, anche nei suoi confronti sia insostenibile e incostituzionale la presunzione “prelievo non giustificato = ricavo non dichiarato”. Detti soggetti, al pari dei professionisti, non comprano merce per rivenderla. Per detti contribuenti, salvo interpretazioni della giurisprudenza più acuta, la sentenza n. 228/2014 non era applicabile.
Ora, non solo nei confronti di queste ultime categorie di contribuenti ma per tutti, i prelievi non hanno alcun valore se non superano i limiti quantitativi indicati. Di contro, come già anticipato, nulla cambia per i versamenti, che, a prescindere dall’importo, continuano a trasformarsi in ricavi o compensi non dichiarati se non sono giustificati. In punto prelievi, non viene toccato l’art. 51 del DPR 633/72, per una ragione assai semplice: tale norma non fa riferimento ai prelievi, e il loro effetto presuntivo, che a ben vedere presuntivo non è, deriva dal fatto che, spesso, negli accertamenti il recupero viene esteso indebitamente all’IVA.