Indeducibilità della carta carburante incompleta e relative sanzioni
Dott. Alessio Pistone | 12/05/2014
Il tema della corretta compilazione delle schede carburante, complice il comportamento “disinvolto” di alcuni contribuenti, è da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, della giurisprudenza. Occorre a tal proposito ricordare che il DL 70/2011 ha esonerato dall’obbligo della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (sul punto si veda la circ. dell’Agenzia delle Entrate 42/2012). La giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità, ha assunto al riguardo un atteggiamento decisamente rigoroso.
GIURISPRUDENZA:
Secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria (circ. 205/98, § 3.1), i contribuenti, che intendono documentare gli acquisti di carburante ai fini dell’imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale. Analogo principio è stato ribadito dalla circ. Agenzia Entrate 9.11.2012 n. 42, secondo la quale la scheda carburante rileva anche ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta. Ad avviso della Cassazione (8699/2014), la detrazione dell’IVA relativa al carburante e la deduzione dei costi sono subordinate al fatto che le schede carburante siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte. Pertanto (Cass. n. 28243/2013), ai fini della detrazione dell’IVA, è necessario che la scheda contenga i dati idonei ad identificare il veicolo e la firma del gestore del distributore.
Si tratta di un orientamento alquanto rigoroso, soprattutto con riferimento alle imposte dirette, ove è chiaro che i costi devono essere documentati, ma non è altrettanto chiaro che lo debbano essere solo per il tramite della compilazione della scheda carburante. A tale rilievo non è indifferente la giurisprudenza di merito; come osservato dalla Commissione provinciale di Benevento (411/1/13), in caso di irregolare compilazione della scheda, il costo deve essere interamente riconosciuto in quanto l’inadempimento deve essere sanzionato secondo quanto previsto dal DLgs. 471/97 e non con il disconoscimento della spesa non inerente. Di recente la Cassazione (9425/2014) ha implicitamente replicato a tale argomentazioni. Ancorché con riferimento alla previgente disciplina, secondo i giudici di legittimità, la scheda carburante sarebbe documento indispensabile non soltanto ai fini della detrazione dell’IVA, ma anche ai fini probatori dell’inerenza della spesa, in quanto “documento al quale è demandata ex lege la rappresentazione del fatto storico dell’acquisto di determinate quantità di carburante per il rifornimento dello specifico veicolo indicato in scheda”. Secondo la Cassazione, la disciplina della scheda carburante determinerebbe una limitazione legale della fonte di prova che troverebbe diretta fonte nella previsione di legge.
Pertanto, l’incompleta compilazione della scheda carburante, nella quale è omessa l’indicazione del veicolo al quale il documento si riferisce, farebbe venire meno il diritto alla deduzione.
Benché il DPR 444/1997 risulta chiaramente circoscritto all’ambito IVA, la Cassazione, quando afferma che la scheda carburante deve essere completa di tutti gli elementi indicati dalla norma, potrebbe autorizzare l’Amministrazione finanziaria a disconoscere il costo in presenza di irregolarità anche solo formali.
Si ipotizzi, ad esempio, che, per mera dimenticanza, in un mese la scheda carburante risulti incompleta nell’intestazione o manchi qualche firma del gestore. Se i consumi di quel mese sono coerenti con il chilometraggio complessivo e con la serie storica di consumi, non si vede perché un mero errore formale debba far venire meno la deducibilità del costo.
Ovviamente, e qui il ragionamento della Cassazione è condivisibile, resta ferma la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di contestare la falsità materiale o ideologica del documento con le ben note ripercussioni in ambito penale.
SANZIONI:
L’art. 2 della L. 31/77, nel demandare a decreti ministeriali la disciplina inerente alla documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, afferma che “per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione”.
Ora, le sanzioni che, nel sistema vigente ratione temporis, erano contenute nel DPR 633/72, sono disciplinate dall’art. 6 del DLgs. 471/97. Inoltre, l’art. 1 del DPR 444/97, attuativo della L. 31/77, stabilisce che le annotazioni sulla scheda carburante sostituiscono la fattura ex art. 22 comma 3 del DPR 633/72 (fattura che l’acquirente soggetto IVA deve richiedere al commerciante al minuto). Dal combinato disposto degli articoli menzionati dovrebbe derivarne l’applicabilità dell’art. 6 del DLgs. 471/97 nei confronti del cessionario, per violazione degli obblighi inerenti alla documentazione nonché alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’IVA ovvero all’individuazione di prodotti determinati, punita con una pena dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Quanto esposto trova conferma nella giurisprudenza di Cassazione, che, con la sentenza 18 dicembre 2013 n. 28243, ha sancito l’applicabilità del richiamato art. 6. Tuttavia, con la C.M. 23/99 era stato affermato che le violazioni sul contenuto delle fatture avrebbero potuto integrare la sanzione dell’art. 9 del DLgs. 471/97 sull’irregolare tenuta/conservazione della contabilità (con pena da 1.032 a 7.746 euro), qualora non fossero rientrate nell’ambito applicativo dell’art. 6. Bisogna quindi considerare, caso per caso, la natura della violazione.
Se l’omissione riguarda l’individuazione del prodotto, si applica l’art. 6, e ciò potrebbe rinvenirsi quando nella scheda mancano sistematicamente la firma e il timbro del benzinaio o il numero di targa o i chilometri percorsi.
Altre violazioni, come la mancata indicazione del mese o del giorno di rifornimento, rientrerebbero nell’art. 9 (si rammenta che quest’ultima sanzione è unica, per cui se il contribuente commettesse 12 violazioni, una per ogni scheda carburante dell’anno, non si avrebbe una moltiplicazione delle pene). Su quest’ultimo punto, è bene evidenziare come le violazioni di natura formale non siano sanzionabili, nella misura in cui esse non incidano sui controlli né rilevino per la determinazione della base imponibile e per il versamento del tributo.
Pensiamo al contribuente che, indicando il mese a cui si riferisce la scheda carburante, ometta l’indicazione di uno o più giorni dell’avvenuto rifornimento, o al caso inverso. Oppure, ancora, al contribuente che, in una o più schede, ometta di indicare il mese e i singoli rifornimenti, avendo comunque indicato i chilometri percorsi. Lo stesso se i chilometri percorsi sono omessi in una sola scheda, risultando dalla precedente e dalla successiva. Si tratterebbe di violazioni non sanzionabili, in quanto non arrecano alcun danno all’Erario