Indennità chilometriche lavoratori sportivi delle A.S.D.

| 11/04/2014

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 38/E di oggi ha chiarito che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito (anche quello esente da imposta), se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede o ha la dimora abituale l’atleta o il tecnico.
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche concorrono alla formazione del reddito di cui alla franchigia dei 7.500 euro, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Attenzione però alle indennità chilometriche: per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.
2014 Ag. Entrate – Risoluzione 38E