Inerenza delle sponsorizzazioni, sentenze a supporto
Dott. Alessio Pistone | 01/03/2017
La decisione della C.T. Prov. di Ferrara, con la sentenza n. 566/2016, conferma, ancora una volta, la qualificazione delle sponsorizzazioni quali spese pubblicitarie entro i confini di cui all’art. 90, comma 8 della L. 289/2002. Il principio di inerenza, cardine del diritto tributario per la deducibilità di un costo, è applicabile, seppur con diverse sfaccettature, anche alle spese promozionali. Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili dal reddito d’impresa per presunzione assoluta fino al limite annuo di 200.000 euro.
Nonostante la recente pronuncia della Cassazione n. 5720/2016 e le prevalenti decisioni pro contribuente delle diverse corti di merito, l’Agenzia delle Entrate persiste nel sostenere la tesi della necessaria sussistenza dei requisiti di congruità e inerenza “quantitativa” per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione.
La C.T. Prov. di Ferrara ha ribadito la piena deducibilità per le imprese delle sponsorizzazioni sostenute a favore del mondo sportivo dilettantistico qualora ne sia stata dimostrata l’effettiva destinazione al finanziamento di attività promozionali svolte dai sodalizi a favore del soggetto erogante. Tale deducibilità dovrà considerarsi per “presunzione assoluta” nel limite annuo dei 200.000 euro (c.d. inerenza qualitativa) dovendo, invece, il contribuente dimostrarne la congruità per i soli importi eccedenti tale soglia (c.d. inerenza quantitativa).
L’art. 90, comma 8 della L. 289/2002 riconosce quale spesa di pubblicità (e quindi, deducibile come tale), volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto a favore degli enti sportivi dilettantistici entro l’importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro qualora sia identificabile una specifica attività promozionale posta in essere dall’ente beneficiario.
Dalla lettura della norma ben si comprende come il legislatore, con lo scopo di sostenere il mondo sportivo dilettantistico, abbia introdotto nel nostro ordinamento un principio di inerenza “forzata” per le sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche nel limite annuo di cui all’art. 90.
Tali spese, infatti, per il solo fatto di presentare le caratteristiche richieste dalla norma (art. 90, comma 8 della L. 289/2002) dovranno ritenersi per presunzione assoluta quali “spese pubblicitarie” (Cass. n. 5720/2016).
Nel caso in commento a un’impresa individuale veniva contestata l’inerenza delle spese pubblicitarie sostenute a favore di alcune associazioni sportive dilettantistiche considerate dal Fisco antieconomiche, eccessive e non congrue. A fronte del contestato presupposto di inerenza, il ricorrente si difendeva sottolineando l’insindacabilità da parte dei verificatori delle scelte di spesa operate nella conduzione della propria attività (Cass. n. 10319/2015).
I giudici ferraresi, accogliendo parzialmente il ricorso, hanno sentenziato la piena deducibilità dei costi sostenuti per la pubblicità entro il limite sopra indicato essendone “certa l’erogazione in favore di soggetti appartenenti alla succitata tipologia che sinallagmaticamente ne hanno promosso l’immagine”.
Infatti, essendo le somme versate dal contribuente destinate alla promozione della propria immagine nonché risultando comprovata l’effettività dei servizi pubblicitari posti in essere dal sodalizio finanziato, l’onere sostenuto deve considerarsi quale spesa pubblicitaria deducibile dal reddito.
Tuttavia, per le spese eccedenti i 200.000 euro, invece, il concetto di inerenza (c.d. quantitativa) comporterebbe la necessaria dimostrazione, a carico del contribuente, della “congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili” (Cass. n. 10914/2015) in virtù della loro destinazione a finanziare un’attività “potenzialmente idonea a produrre utili” (Cass. n. 4041/2015).
Nel caso concreto la contribuente, impresa di lavorazioni meccaniche per “grosse aziende industriali”, non ha adempiuto a soddisfare l’onere probatorio in questione, limitandosi a documentare l’effettività della spesa sostenuta e l’insindacabilità della stessa da parte del Fisco.
La Provinciale estense non considera infine sufficiente, per le sponsorizzazioni eccedenti il limite di cui all’art. 90, la semplice dimostrazione dell’avvenuta contabilizzazione della spesa dovendo lo sponsor documentarne oltre che l’importo anche la ragione e la coerenza economica.