INPS professionisti tra albi e gestione separata
Dott. Alessio Pistone | 17/01/2014
Ai sensi dell’art. 18, comma 12 del DL 98/2011, l’art. 2, comma 26 della L. 335/95 si interpreta nel senso che i liberi professionisti, ossia coloro che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle imprenditoriali, titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1 del TUIR, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
– esercitino attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
– ovvero, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal “versamento contributivo” alle Casse previdenziali di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (per approfondimenti, si rinvia alla Scheda di aggiornamento 7/2013).
Nel commentare tale norma di interpretazione autentica, l’INPS, nella circ. INPS n. 99/2011, ha ribadito l’orientamento, già sostenuto in precedenza (circ. n. 112/96), secondo cui i lavoratori autonomi – pur svolgendo una professione subordinata all’iscrizione ad un Albo, per la quale sia stata istituita una specifica Cassa di previdenza – sono soggetti al prelievo contributivo presso la Gestione separata, relativamente ai redditi di lavoro autonomo professionale prodotti, nei casi in cui, per i suddetti redditi, non siano assoggettati ad altra forma di contribuzione previdenziale obbligatoria: l’Istituto fa riferimento, in particolare, ai casi in cui i professionisti siano esclusi, sulla base di norme statutarie o regolamentari, dal versamento alla rispettiva Cassa del “contributo soggettivo” sui redditi professionali, a nulla rilevando, invece, ai fini dell’esonero dalla contribuzione alla Gestione separata, l’eventuale pagamento alla suddetta Cassa del solo “contributo integrativo”, calcolato sul volume d’affari.
I tipici esempi sono quelli dei Dottori commercialisti già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in conseguenza della diversa attività da loro svolta, i quali, pur potendo iscriversi facoltativamente alla CNPADC, scelgano di far valere il titolo di esonero previsto dall’art. 5 dello Statuto di quest’ultima, ovvero degli ingegneri e architetti già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di un’altra attività, esclusi dalla possibilità di iscriversi ad INARCASSA ai sensi dell’art. 7 del relativo Statuto (si pensi all’ingegnere iscritto all’Albo che presti contestualmente attività di libero professionista e attività lavorativa subordinata quale docente universitario, come tale iscritto alla Gestione ex INPDAP).
Tali soggetti – in base all’impostazione dell’INPS – devono essere assoggettati, per i redditi professionali percepiti, all’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata. Come è noto, al riguardo, l’Istituto è passato “dalle parole ai fatti”: con la c.d. operazione “Poseidone”, ha, infatti, provveduto ad iscrivere d’ufficio alla Gestione separata i professionisti non iscritti alla suddetta Gestione, né alla Cassa di categoria, benché esistente, che risultassero esclusi dal versamento a quest’ultima del contributivo soggettivo sui redditi della professione e tenuti a corrispondere alla stessa il solo contributo integrativo sul fatturato, notificando loro, altresì, la relativa richiesta di pagamento, in forma retroattiva, di somme – a volte esorbitanti – a titolo di contributi omessi e sanzioni.
Con il recentissimo messaggio n. 821 del 15 gennaio 2014, l’Istituto ha ammesso un temperamento con riguardo alle richieste di regolarizzazione già presentate e relativamente ai periodi accertati antecedenti il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011): per essi, infatti – ribadito che il regime sanzionatorio da applicare al professionista, titolare del reddito fiscale, che volutamente ometta l’iscrizione e/o la determinazione in UNICO della contribuzione dovuta alla Gestione separata, è quello dell’evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 – si è ritenuto applicabile il comma 15, lett. a) di detto articolo, il quale prevede che, su domanda del contribuente, possa essere disposta la riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili stabilite per il mancato o ritardato pagamento di contributi, allorché risulti che l’inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
Ciò a condizione che l’interessato:
– produca (in via telematica, anche per mezzo di un intermediario) apposita istanza motivata;
– si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
– non risulti gravato da altri debiti contributivi, diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
Oltre alla suddetta apertura dell’INPS, va, poi, preso atto dell’emergere, nell’ambito, per ora, della sola giurisprudenza di merito (Trib. Nicosia 16 aprile 2013, Trib. Rieti 28 maggio 2013), di un indirizzo che si muove in senso opposto alla consolidata prassi sopra delineata.
Ad esempio, nella pronuncia da ultimo citata – facendo leva sul fatto che la lettera dell’art. 18, comma 12 del DL 98/2011 prevede l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per le attività autonome “non soggette al versamento contributivo” alle Casse professionali, senza alcuna distinzione tra tipologia di versamenti (contributo soggettivo e contributo integrativo), si è sostenuto che il suddetto obbligo debba essere escluso anche qualora il professionista versi alla Cassa di riferimento il solo contributo integrativo, trattandosi, comunque, di soggetto esercente un’attività assoggettata al versamento di un contributo, di qualsivoglia natura, ad una Cassa di categoria.
Si è, quindi, ordinata la cancellazione dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata dell’interessato (nella specie, un architetto libero professionista che era anche professore presso un’università statale), con annullamento delle pretese contributive e sanzionatorie avanzate nei suoi confronti.
Sembrerebbe, dunque, che la stessa norma di interpretazione autentica del DL 98/2011 si presti a diverse letture, dando a sua volta adito all’insorgere di nuovi contrasti interpretativi e, quindi, di nuova incertezza e confusione.
Resta fermo, comunque, che, in base alla suesposta impostazione della giurisprudenza, sui redditi derivanti dall’attività professionale non vengono pagati contributi previdenziali e ciò, naturalmente, può avere conseguenze sul futuro trattamento pensionistico.