Investimenti in start-up innovative al 30%
Dott. Alessio Pistone | 07/11/2016
Il disegno di legge di bilancio 2017 stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative.
L’art. 29 del DL n. 179/2012 attualmente prevede una normativa di favore, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative (cfr. DM 25 febbraio 2016).
Nella versione attuale dell’agevolazione, è prevista:
– una detrazione IRPEF del 19% (25% per le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 500.000 euro;
– una deduzione IRES del 20% (27% per le start up a vocazione sociale od operanti in ambito energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro.
Il Ddl. di bilancio, a decorrere dall’anno 2017, raddoppia, portandolo a 1.000.000 di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF.
Inoltre, sempre a decorrere dall’anno 2017, in luogo delle attuali differenti aliquote previste dall’art. 29, viene fissata al 30% la misura dell’agevolazione sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell’attuale aliquota del 19%) sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell’attuale aliquota del 20%), indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria; la nuova aliquota riguarda, quindi, anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la normativa vigente prevede aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione del reddito.
Per l’attuazione delle nuove disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 febbraio 2016.
Viene, tuttavia, disposto che l’efficacia delle suddette disposizioni previste dal Ddl. di bilancio 2017 è subordinata, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.
Infine, sempre con riferimento alle start up innovative, viene stabilito che, a decorrere dall’anno 2015, il termine minimo di mantenimento dell’investimento di cui sopra (c.d. holding period) è aumentato a 3 anni, nel rispetto di quanto disposto dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). A ben vedere, in tal caso, il disegno di legge introduce nella disposizione principale quanto già previsto dal DM 25 febbraio 2016
In merito alle PMI innovative, la novità di maggior rilievo concerne l’eliminazione del comma 9-bis dell’art. 4 del DL 3/2015, in base al quale per le PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale i predetti incentivi fiscali di cui all’art. 29 del DL n. 179/2012 si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato (piano di sviluppo valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico).
In sostanza, come si legge nella relazione illustrativa, viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all’anzianità della PMI.
Viene, inoltre, disposta, ai fini dell’autorizzazione comunitaria da richiedersi a cura del Ministero dello Sviluppo economico, l’attuazione nel rispetto degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.