Iper-ammortamenti 2017
Dott. Alessio Pistone | 04/02/2017
L’Agenzia precisa che l’art. 1 comma 9 della L. 232/2016 ha introdotto un nuovo beneficio, il c.d. “iper-ammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017). Tale beneficio, secondo l’Agenzia, dal tenore letterale della norma riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa e non anche gli esercenti arti e professioni (come, invece, i super-ammortamenti).
L’iper-ammortamento si applica, secondo quanto chiarito dell’Agenzia, agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150%, secondo l’Agenzia, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super-ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo di cui al citato Allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% (iper-ammortamento) in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40% (super-ammortamento). Ciò vale anche nel caso in cui il bene consegnato nel 2016 sia entrato in funzione e interconnesso al sistema aziendale nel 2017. Infatti, come precisato dall’Agenzia, in tal caso la maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, essendo il periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, mentre l’interconnessione, ai fini del super-ammortamento, non assume alcuna rilevanza.
Quanto alla maggiorazione del 40% introdotta dall’art. 1 comma 10 della L. 232/2016 per i beni immateriali elencati nell’Allegato B della legge stessa, l’Agenzia precisa che tale agevolazione è riconosciuta ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper-ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).
Pertanto, il software rientrante nell’Allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper-ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. Di conseguenza, se l’acquisto del bene immateriale di cui all’Allegato B avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per beni acquistati in precedenza e rientranti nell’Allegato A, il bonus non spetta.
L’Agenzia precisa, inoltre, che, se un bene “Industra 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, il software “embedded” (vale a dire integrato) è da considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento. Ciò in quanto l’elenco dell’Allegato B include software stand alone, quindi non necessari al funzionamento del bene.
L’Agenzia precisa inoltre che, affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1, comma 11 della L. 232/2016, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper-ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
– scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
– sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).
Viene, inoltre, precisato che la perizia giurata, da fornire in caso di beni con valore superiore a 500.000 euro, deve essere fatta per singolo bene acquisito.