IRAP 2016: Deducibilità lavoro dipendente a tempo indeterminato e stagionali
Dott. Alessio Pistone | 01/02/2016
La versione definitiva conferma le novità già contenute nella bozza, tra le quali una posizione di assoluto rilievo riveste la deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato, prevista dall’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 (inserito dall’art. 1 comma 20 della L. 190/2014, legge di stabilità 2015).
Quale elemento di novità rispetto alle bozze, le istruzioni ricordano che, al ricorrere di determinati requisiti, l’art. 1 comma 73 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la deduzione, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali, nel limite del 70%. L’inserimento di tale affermazione all’interno della versione definitiva delle istruzioni sembra costituire implicita conferma che il beneficio si applica già dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 (si tratta del 2016, per i soggetti “solari”), data di entrata in vigore della L. 208/2015. Sembra invece da escludere che la deduzione per gli stagionali possa applicarsi già dal periodo d’imposta 2015. In questo caso, infatti, la decorrenza “retroattiva” avrebbe dovuto essere espressamente sancita. Inoltre, la relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 stima gli effetti finanziari derivanti dall’incentivo in esame a partire dal periodo d’imposta 2016, circostanza che implicitamente conferma l’applicazione della misura a partire da tale anno.