Irap su lavoratori stagionali 2018
Dott. Alessio Pistone | 28/12/2017
In via transitoria per il 2018, l’art. 1 comma 116 della legge di bilancio 2018 dispone la deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali. A regime, la deduzione compete, invece, in misura pari al 70%, al ricorrere dei requisiti fissati dalla norma. In particolare, possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5-9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
– imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
– titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati);
– soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).
Per gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche, la deduzione compete con riferimento al personale impiegato (anche promiscuamente) nell’attività commerciale eventualmente esercitata, la cui base imponibile é determinata secondo le regole proprie delle società di capitali (art. 5 del DLgs. 446/97).
Sotto il profilo oggettivo, in assenza di ulteriori specificazioni si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:
– sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 1525/63;
– sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Per attribuire il diritto alla deduzione dei relativi costi, il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Per il calcolo dei 120 giorni occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La deduzione è consentita a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno 120 giorni, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro.
Così, ad esempio, se lo stagionale ha lavorato 90 giorni nel periodo d’imposta 2016 (primo contratto) e ne lavora altri 35 nel periodo d’imposta 2017 (secondo contratto) con il medesimo datore di lavoro (per un totale di 125 giorni), la deduzione spetta nel periodo d’imposta 2017. Essa dovrà quindi essere indicata nella dichiarazione IRAP 2018, in misura pari al 70% del costo sostenuto nel 2017.
Se il lavoratore stipula, sempre con lo stesso datore di lavoro, un ulteriore contratto di 85 giorni nel 2018, la deduzione compete anche per tale anno. Infatti, al termine del biennio 2017-2018, il lavoratore risulterà impiegato per 120 giorni. In questo caso, per via della modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, l’importo deducibile è pari al 100% del costo sostenuto nel 2018.
Nel 2019, qualora venga stipulato un altro contratto con lo stesso datore di lavoro, ad esempio per 40 giorni, il costo del lavoratore stagionale sarà deducibile anche nel 2019 (nel biennio 2018-2019, infatti, il lavoratore risulterà impiegato per 125 giorni), in misura pari al 70%. Per i datori di lavoro che hanno l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, non appare chiaro in quale periodo d’imposta la deduzione sia fruibile in misura integrale. Ad esempio, per una srl con periodo d’imposta 1° luglio-30 giugno, andrebbe confermato che la deduzione integrale spetta con riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2018, vale a dire nell’esercizio “a cavallo” 1° luglio 2017-30 giugno 2018.