Irregolarità perseguibili in fase di liquidazione
Dott. Alessio Pistone | 06/06/2012
Il ritardo e l’incompletezza nella redazione del bilancio in fase di liquidazione ed il pagamento, da parte del liquidatore, nonostante la grave situazione debitoria della società, di una fattura con carattere oggettivamente indeterminato in favore di una società della quale lo stesso sia socio di maggioranza, sono condotte sintomatiche di gravi irregolarità potenzialmente dannose per la società, che rendono opportuna non già l’immediata revoca del liquidatore, ma un’ispezione ex art. 2409 comma 2 c.c. Non rileva, invece, l’inerzia rispetto ai solleciti posti in essere dal Consiglio di Sorveglianza in merito alla valutazione della praticabilità di procedure concorsuali alternative al fallimento, trattandosi di una scelta insindacabile, in quanto atto gestorio ed insuscettibile di determinare un danno anche solo potenziale alla società già in liquidazione e, come evidenziato, gravata da ingenti debiti. A precisarlo è il Tribunale di Novara nel provvedimento del 21 maggio 2012.
I giudici novaresi giungono a tali conclusioni dopo una puntuale ricostruzione del procedimento di controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. La norma delinea un procedimento non contenzioso e di volontaria giurisdizione, che non muta neppure quando, nei casi più gravi, sia disposta la revoca dei componenti dell’organo amministrativo o di controllo (cfr. Cass. 12 giugno 2007 n. 13767). Esso, infatti, tutela un interesse generale all’ordinato svolgimento dell’attività economica, essendo finalizzato a ripristinare la regolare amministrazione della società e, solo in via indiretta, tutela l’interesse dei soci e dei creditori. Tale procedimento può applicarsi anche alle società poste in liquidazione, rivolgendosi contro i liquidatori medesimi per le irregolarità da loro commesse (cfr. Cass. 18 aprile 2000 n. 5001), nonché alle società in concordato preventivo; mentre è da escludersi una compatibilità con la procedura fallimentare.
Il presupposto per l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. è rappresentato dal “fondato sospetto” che gli amministratori (e i liquidatori), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto, anche senza dolo o colpa, gravi irregolarità nella gestione suscettibili di arrecare danno alla società o ad una o più controllate. Chi agisce, quindi, deve fornire indizi obiettivi, tali da rendere verosimile la denuncia, senza, tuttavia, essere tenuto a provare pienamente l’irregolarità denunciata, da accertarsi tramite il controllo giudiziario (cfr. Trib. Napoli 31 gennaio 1991).
Le gravi irregolarità – che devono essere “attuali” rispetto al momento in cui si richiede l’intervento, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale ove le stesse abbiano già esaurito i loro effetti (cfr. App. Milano 22 marzo 1990) – possono consistere in condotte attive od omissive in violazione di norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale; condotte da considerare nell’ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l’eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma (cfr. App. Roma 20 marzo 1997).
Il giudice deve valutare se la grave irregolarità denunciata possa arrecare danno alla società o ad una o più controllate. Potenzialità dannosa espressamente specificata dal legislatore della riforma, ma già richiesta in via interpretativa in relazione al testo anteriore alla novella (cfr. Trib. Venezia 30 novembre 2001, Trib. Palermo 24 dicembre 1999 e App. Milano 15 luglio 1997). Risultano irrilevanti, di conseguenza, le censure meramente formali (cfr. Trib. Napoli 22 giugno 2004) e quelle relative alla mera convenienza od opportunità di fatti di gestione (cfr. Trib. Vicenza 2 giugno 1992).
In esito alla riforma, in particolare, le gravi irregolarità valutabili ai fini dell’applicazione dei rimedi di cui all’art. 2409 c.c. devono: riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori; rivestire il carattere dell’attualità; assumere rilevanza dannosa, nel senso che deve trattarsi di violazioni di disposizioni civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di riflesso, agli interessi dei soci e dei creditori sociali o un grave turbamento dell’attività sociale (cfr. App. Salerno 19 luglio 2005).
A luce di tutto ciò, come anticipato, il Tribunale di Novara reputa opportuno procedere non già all’immediata revoca del liquidatore, ma ad un’ispezione, ex art. 2409 comma 2 c.c., funzionale all’accertamento di irregolarità contabili o amministrative, a fronte del ritardo e dell’incompletezza nella redazione del bilancio in fase di liquidazione (soluzione sostenuta ante riforma in relazione agli amministratori da Trib. Napoli 29 marzo 1991, ma da reputarsi valida anche con riguardo ai liquidatori, comunque obbligati a redigere correttamente e presentare tempestivamente il bilancio ex art. 2490 c.c.) e del pagamento, da parte del liquidatore, nonostante la grave situazione debitoria della società, di una fattura con carattere oggettivamente indeterminato in favore di una società della quale lo stesso risultava socio di maggioranza.