La Cassazione salva chi non versa l’IVA per mancanza di liquidità
Dott. Alessio Pistone | 04/04/2014
È legittima l’assoluzione dell’amministratore di una società che ometta il versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia di rilevanza penale perché costretto dal tardivo pagamento delle fatture da parte dei clienti, fronteggiato con un massiccio ricorso allo sconto bancario che gli consente l’effettuazione di alcuni versamenti mensili dell’IVA, nonché il pagamento dei dipendenti e dei debiti contributivi nei loro confronti; adempimenti che portano all’azzeramento di tutti i conti della società.
Sono queste le conclusioni che possono trarsi dalla sentenza 3 aprile 2014 n. 15176 della Cassazione, che dimostra come i giudici di legittimità stiano, progressivamente, attenuando il rigore in genere manifestato rispetto alle condotte di omesso versamento per mancanza di liquidità.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano assolveva l’amministratore di una srl dalla fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) non ritenendo configurabile (o, quanto meno, dubbio) l’elemento soggettivo. Dal bilancio 2007, infatti, emergeva un volume d’affari di 6.700.000 euro, con crediti esigibili entro 12 mesi pari ad oltre 4.000.000 di euro. Il tardivo pagamento da parte dei propri clienti costringeva a ricorrere allo sconto bancario delle fatture per oltre 1.500.000 euro. Tale liquidità veniva utilizzata per effettuare alcuni versamenti mensili dell’IVA, nonché per il pagamento dei dipendenti e dei debiti contributivi nei loro confronti. Alla scadenza dei termini previsti per evitare l’integrazione della fattispecie penale (27 dicembre 2008), però, non era possibile reperire ulteriori fondi. Anzi, come evidenziato dal bilancio relativo al 2008, la situazione era ulteriormente peggiorata.
Il giudice di merito, quindi, riteneva che la crisi di liquidità aveva comportato una effettiva mancanza di volontà dell’omissione in considerazione di una sorta di causa di impossibilità relativa, da valutarsi in relazione a quanto umanamente esigibile dal soggetto su cui incombe il dovere di adempiere. Contro l’assoluzione ricorreva per Cassazione il competente Procuratore Generale ricordando i numerosi precedenti di legittimità che, alla luce della sufficienza del dolo generico e della necessità di accantonare l’imposta in vista del successivo versamento, hanno negato qualsiasi efficacia scriminante a situazioni di mancanza di liquidità.
La decisione in commento, tuttavia, ritiene infondato il ricorso. Il Tribunale, infatti, attraverso un accertamento di fatto, è pervenuto a qualificare come inesigibile una condotta alternativa rispetto a quella concretamente tenuta. Tale accertamento è stato fondato sulle prove fornite dall’imputato che hanno condotto ad una motivazione priva di illogicità e di incongruità, anzi “particolarmente concreta, lineare e dettagliata”.
In particolare, senza mettere in discussione i principi consolidati in materia di dolo della fattispecie e di obbligo di accantonamento dell’IVA, si è definito il comportamento dell’imputato come caratterizzato dall’assenza di profili di rimproverabilità. Ciò in quanto – a fronte di un obbligo tributario connesso alla semplice emissione delle fatture (a prescindere dall’effettiva riscossione del credito per le prestazioni eseguite) e di sistematici ritardi nel pagamento delle stesse da parte dei clienti – nonostante il ricorso al credito bancario aveva dovuto affrontare una carenza gravissima di liquidità sicuramente a lui non imputabile.
D’altra parte, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 4 febbraio 2014 n. 5467), sono ipotizzabili casi – il cui apprezzamento è rimesso ai giudici di merito e non è sindacabile in sede di legittimità – in cui è possibile invocare l’assenza di dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria. A tali fini occorre provare che l’improvvisa crisi economica non sia imputabile all’imprenditore e che la stessa non possa essere fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. Nel caso di specie tale prova era fornita dall’imputato e, in relazione ad essa, lo scrutinio del giudice di merito è reputato immune da censure.
Si tenga presente, infine, che la sentenza 26 febbraio 2014 n. 9264 – richiamata dalla decisione in commento – ha precisato che non risponde del reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) il liquidatore che – in mancanza di risorse finanziarie liquide e al cospetto di crediti per lo più inesigibili e di una grave esposizione debitoria – dopo aver tentato di vendere l’unico immobile della società, decide di pagare, con i limitati proventi della cessione del marchio, i dipendenti licenziati, soggetti in grave difficoltà, omettendo il versamento delle ritenute certificate per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.
È stato, infatti, reputato corretto il percorso motivazionale del giudice di merito che, pur ravvisando l’elemento soggettivo della fattispecie, ha escluso un nesso eziologico tra la condotta del liquidatore ed il reato; ciò per l’interferenza decisiva e assorbente della condotta altrui, ovvero degli ultimi amministratori, che ha reso impossibile l’uniformarsi al precetto penale.