La Cassazione valorizza la «famiglia fiscale» per il redditometro

| 08/03/2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5365 depositata ieri, ha affrontato l’importante tema relativo alla valenza della c.d. “famiglia fiscale” nell’accertamento sintetico.
È bene rammentare subito che le considerazioni svolte dalla Suprema Corte valgono tanto nel “nuovo” quanto nel “vecchio” redditometro, in quanto il discorso attiene perlopiù alla prova contraria.
I giudici affermano che, a fronte della determinazione redditometrica del reddito delle persone fisiche, la prova contraria consistente nel possesso di redditi ad opera del contribuente si può configurare anche a carico dei familiari.
Per famiglia, tuttavia, “deve intendersi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori”.
Viene sostenuto apertamente che sussiste una sorta di presunzione di concorso dei familiari alla produzione del reddito, e che questa ha fondamento nel vincolo che lega detti soggetti, e non nel semplice fatto della convivenza.
La presunzione richiamata non sussiste, invece, per i redditi prodotti dagli altri familiari, come gli affini.
Tale argomentazione riveste la massima importanza, specie in quanto trova conferma una tesi espressa molte volte dalla giurisprudenza di merito.
Come affermazione di massima, e ciò vale specie per i contribuenti che, per qualsiasi motivo, traggono i propri mezzi di sostentamento in tutto o in parte grazie ad elargizioni ad esempio dei genitori, in giurisprudenza è stato sostenuto che non è necessaria la prova documentale relativa ad ogni elargizione (C.T. I° grado di Trento, sentenza 73/2/10 del 2010), e che pretendere ciò introdurrebbe una probatio diabolica (Provinciale di Cuneo, sentenza 47/1/11 del 2011).
Allora, sembra che la ratio decidendi di queste sentenze sia stata confermata: in sostanza, per i familiari esiste una sorta di presunzione di concorso alla produzione del reddito, presunzione che, alla luce del diritto di difesa, ben può essere smontata dal Fisco, che, però, non può a questo punto esigere una prova documentale relativa ad ogni “aiuto” che la madre dà al figlio.
D’altro canto, la presunzione di cui parla la sentenza non dovrebbe operare quando, estremizzando, un soggetto apparentemente senza lavoro conduca una vita di lusso e affermi che ciò è frutto di elargizioni della madre, che magari ha come reddito solo una pensione di mille euro al mese.
Ad ogni modo, è sempre più che opportuno che i contribuenti utilizzino il canale bancario per ogni transazione (ad esempio, bonifici mensili dal genitore al figlio, o viceversa).
La giurisprudenza, tra l’altro, si è spinta a dare rilievo alla famiglia di fatto (Provinciale di Milano, sentenza 271/1/12 del 2012).
In quest’ultima ipotesi, comunque, non si rientra nel concetto di famiglia come sembra inteso dalla Cassazione, anche se il mutato contesto socio economico (al quale si ispira la riforma del DL 78/2010) impone di considerare pure la famiglia di fatto.
È chiaro che l’affermazione del contribuente deve avere riscontro probatorio, nonostante la prova possa consistere in presunzioni.
Non si dimentichi che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49 se, da un lato, gli elementi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento del contribuente possono trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri familiari, per contro, è possibile individuare soggetti che – intestando beni e servizi ad altri familiari – non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio.