La gestione immobiliare con società in accomandita

| 10/02/2016

La Corte d’Appello di Torino, con l’ordinanza di oggi, che ha confermato quanto deciso in primo grado dal tribunale in accoglimento dell’opposizione proposta da un socio accomandatario di una sas avverso due avvisi di addebito da parte dell’INPS.
Una società in accomandita che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un’attività d’impresa, per cui il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l’iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell’interessato di attività commerciale.
La locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l’attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nella forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
Secondo la tesi dell’opponente, accolta dalla sentenza poi confermata in sede di appello, l’iscrizione nella Gestione commercianti era erronea e gli avvisi d’addebito dovevano essere annullati perché la società non esercitava attività commerciale, limitandosi a percepire un reddito dagli immobili di sua proprietà, non essendo corretta la tesi dell’INPS, secondo cui una società di persone ha sempre natura commerciale.
Secondo la corte si tratterebbe di caso non dissimile da quello in cui più soggetti, comproprietari di immobili ricevuti ad esempio per successione ereditaria, li affittino anziché goderli direttamente, ipotesi in cui certamente non si configura un’attività imprenditoriale di natura commerciale, con conseguente obbligo di iscrizione all’INPS.
Dal momento che in corso di causa era stato provato documentalmente, attraverso la produzione dei contratti di locazione e delle dichiarazioni dei redditi, che l’unica attività svolta dalla società consisteva nella gestione dei tre immobili di proprietà dati in locazione e che il socio si limitava a percepire i canoni, questi non era tenuto ad iscriversi alla Gestione commercianti, in quanto l’attività di una persona fisica o giuridica dedicata esclusivamente alla locazione di beni di cui ha la piena disponibilità non costituisce un’attività economica organizzata, qualificabile come imprenditoriale e avente ad oggetto la prestazione di servizi.
I giudici d’appello di Torino, nell’affermare il principio di cui si è detto, ricordano anche come un’analoga soluzione sia stata adottata dalla Suprema Corte nel caso di una società in accomandita che si limitava a percepire i canoni di locazione di un albergo, gestito da altri. Secondo la Cassazione, “il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale … il che non ricorre nella specie come descritta …: la signora S. è socia di una società di persone, la quale non gestisce l’albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni” (Cass. 11 febbraio 2013 n. 3145).
La mancanza del requisito oggettivo dell’esercizio da parte della società di un’attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell’attività del socio all’interno della società. Quest’ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell’attività per rendere obbligatoria l’iscrizione del socio alla Gestione commercianti.
I giudici torinesi hanno considerato l’orientamento di cui si è detto sostanzialmente pacifico, tanto che l’appello proposto dall’Istituto previdenziale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., quale impugnazione che non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta.
L’INPS è stato anche condannato a versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l’impugnazione, secondo quanto previsto dal comma 1-quater dell’art. 13 del DPR 115/2002 (TU in materia di spese di giustizia) a carico della parte che proponga un’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.