La nuova ipotesi di “saldo e stralcio”
Dott. Matteo Mignardi | 24/12/2018
I cittadini che si trovano in difficoltà economica potranno fruire di uno sconto rilevante delle imposte iscritte a ruolo anche se di importo superiore a 1.000 euro. Si rafforza, dunque, il c.d. “saldo e stralcio” dei debiti tributari dopo l’approvazione del c.d. maxiemendamento presentato ad opera del Governo.
La nuova ipotesi di definizione è diversa da quella prevista dall’art. 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. In questo caso, la cancellazione delle somme iscritte a ruolo non richiede al contribuente di dimostrare lo stato di difficolta economica in cui si trova.
Al fine di comprendere le differenze tra le due diverse tipologie di definizione può essere utile effettuare, almeno per ciò che riguarda i presupposti oggettivi e temporali, un breve confronto.
La prima differenza riguarda l’ambito temporale. L’art. 4 del decreto legge n. 119/2018 dispone la cancellazione delle somme iscritte a ruolo “risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’importo residuo del debito, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, quindi al 24 ottobre 2018, non deve essere superiore a 1.000 euro. Il predetto importo è comprensivo della quota capitale, quindi delle imposte, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Devono essere esclusi, al fine di verificare il mancato superamento della soglia di 1.000 euro, sia gli interessi di mora, ma anche i compensi spettanti al concessionario della riscossione, cioè il relativo aggio.
L’intero importo iscritto a ruolo sarà cancellato definitivamente. Il beneficio sarà dunque integrale riguardando le imposte, gli interessi di ritardata iscrizione e le relative sanzioni. La “cancellazione” della somma dovuta sarà automatica senza che i contribuenti interessati siano tenuti a presentare apposita istanza.
Il maxiemendamento proposto dal Governo, che sarà recepito in sede di approvazione della legge di Bilancio 2019, prevede una diversa ipotesi di “saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento. Sono previste numerose differenze rispetto alla “cancellazione” delle cartelle fino a 1.000 euro. Le principali differenze sono le seguenti:
– la definizione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017;
– non è previsto alcun limite rispetto ai singoli carichi della riscossione che possono anche superare i 1.000 euro;
– la definizione riguarderà esclusivamente i carichi afferenti a tributi non versati risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
– la definizione è subordinata alla sussistenza di un grave e comprovato stato di difficoltà economica del contribuente;
– lo “sconto” non sarà integrale: le imposte dovranno essere versate, sia pure in parte, a seconda della gravità della situazione economica in cui versa il contribuente.
Per quanto riguarda i tributi, sono ricompresi i debiti conseguenti all’attività di liquidazione delle dichiarazioni da parte degli uffici relative ai fini dell’IRPEF e dell’IVA. Dovrebbe essere compresa anche l’Irap. La possibilità di definizione interesserà anche i contributi non versati alle casse professionali e alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi.
La disposizione si applicherà esclusivamente alle persone fisiche. Resteranno dunque escluse le società di capitali e di persone, anche se versano in uno stato di evidente difficoltà economica.
Lo stato di difficoltà economica in cui versa il contribuente dovrà essere grave e comprovato. Per tale ragione la disposizione ha previsto un collegamento con il valore assunto dall’indicatore ISEE che non potrà comunque superare l’importo di 20.000 euro. In tale ipotesi il contribuente avrà sicuramente diritto alla riduzione anche di una parte delle imposte. La misura degli sconti è graduale, per scaglioni, a seconda dell’effettivo valore raggiunto dall’indicatore ISEE.
E’ prevista anche una specifica fattispecie in cui il presupposto rappresentato dal grave e comprovato stato di difficoltà economica risulta in ogni caso verificato indipendentemente dal valore che assumerà l’indicatore ISEE. Potranno comunque beneficiare della possibilità di definizione i contribuenti per i quali, alla data di presentazione della domanda, risulta aperta la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell’ambito della disciplina della composizione della crisi da sovra indebitamento, secondo la previsione di cui all’art. 14 – ter della legge n. 3 del 2012.
La riduzione delle somme dovute riguarderà sia la quota capitale, cioè le imposte dovute, sia gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, invece la cancellazione sarà integrale per le sanzioni e gli interessi di mora. Lo stralcio fa sorgere l’obbligo di versamento delle seguenti somme:
– il 16% delle somme complessivamente affidate al concessionario della riscossione, compresi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, qualora l’ISEE non risulti superiore a 8.500 euro;
– il 20% laddove l’ISEE sia compreso tra 8.501 e 12.500 euro;
– il 35% nel caso in cui l’ISEE sia superiore a 12.500 euro, ma non a 20.000 euro.
Devono essere in ogni caso pagati l’aggio di riscossione, spettante al concessionario, e le spese di notifica della cartella.
I contribuenti che hanno in atto la procedura di liquidazione dei beni di proprietà ai sensi dell’art. 14 – ter della citata legge n. 3/2012, dovranno versare un importo pari al 10%. Tale percentuale si applica anche al compenso spettante al concessionario della riscossione e alle spese di notifica. Il trattamento di maggior favore è spiegabile con lo stato di particolare difficolta in cui si trovano i predetti soggetti tenuti comunque a versare le predette spese.
In base alla nuova previsione i contribuenti dovranno manifestare espressamente la volontà di avvalersi della nuova ipotesi di definizione presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2019. Il modello da utilizzare sarà pubblicato sul sito internet dell’Agente della Riscossione.
La liquidazione delle somme dovute sarà effettuata direttamente dall’Agente della riscossione che invierà ai soggetti interessati apposita comunicazione entro il 31 ottobre 2019.