La responsabilità del presidente di associazione
Dott. Alessio Pistone | 31/03/2016
La sentenza n. 1251/13/15 della C.T. Reg. di Bari offre lo spunto per argomentare sulla responsabilità che corre in capo ai legali rappresentanti delle associazioni non riconosciute, ex art. 38 c.c. A mente di tale norma “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” Nei fatti, il legale rappresentante di un’associazione, a cui era stata disconosciuta l’agevolazione di cui alla L. 398/91 con recupero di IRES, IRAP e IVA, si era opposto all’avviso di accertamento in quanto ritenendosi del tutto estraneo, poiché la presunta evasione si riferiva ad un anno d’imposta (2007) in cui egli non rivestiva alcuna carica nella suddetta associazione, carica assunta l’anno dopo e per cui aveva sottoscritto la dichiarazione dei redditi. I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso di parte riconoscendo la totale estraneità del ricorrente alla gestione dell’esercizio finanziario oggetto di accertamento. Inoltre, avevano ritenuto come irrilevante il fatto che questi avesse firmato la dichiarazione, poiché si trattava di un adempimento previsto dalla legge e dalle istruzioni ministeriali al modello UNICO. Avverso tale sentenza aveva fatto appello l’Agenzia, eccependo il difetto di motivazione per non aver riconosciuto il legale rappresentante quale obbligato in solido con l’associazione per aver sottoscritto la dichiarazione dei redditi. A fronte di quanto esposto, i giudici di appello hanno respinto in toto l’appello dell’Agenzia, evidenziando in maniera chiara e netta che “(…) rispondono solidalmente solo le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e l’avvicendarsi delle cariche sociali non comporta alcuna solidarietà per i debiti assunti durante la gestione finanziaria di periodi precedenti l’accettazione della carica”. Nel caso di specie, il contribuente si era insediato in data 8 luglio 2008, e per questo non poteva essere ritenuto responsabile in solido per fatti avvenuti tutti nel 2007. La data del suo insediamento lo aveva soltanto posto nella condizione obbligata di sottoscrivere la dichiarazione dei redditi, non di assumere la responsabilità dei fatti accaduti nell’anno precedente. Per tale motivo, la sentenza di primo grado era confermata e l’Agenzia veniva condannata alle spese. Sulla questione, la giurisprudenza è ormai consolidata. Ad esempio, come argomentato nella sentenza della Cassazione n. 20485/2013 e ripreso nella n. 12473/2015, “Va osservato, infatti, che … la responsabilità personale e solidale … di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione … non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza … bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. (…) Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta … non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita”.
Per altro verso, tale principio non esclude a priori la responsabilità per i debiti tributari in quanto questi sorgono ex lege, e non su base negoziale. Ciò nondimeno, poiché l’art. 38 c.c. richiama un’effettiva “ingerenza” nell’attività per aver agito “in nome e per conto”, ciò fa sì che la responsabilità sia assolutamente circoscritta al soggetto dotato di carica sociale che abbia assunto obbligazioni nel periodo di investitura (cfr. Cass. n. 5746/2007). Inoltre, tale responsabilità è di carattere accessorio alla principale, che è – e resta – sempre del sodalizio, e serve da contrappeso all’assenza di pubblicità legale nei confronti dei terzi che negoziano con l’ente, in modo da offrire una garanzia reale con il patrimonio personale del legale rappresentate negoziatore in aggiunta al Fondo di dotazione patrimoniale. Per tale motivo, all’interno delle associazioni è opportuno che vi sia una trasparente tracciatura delle attività negoziali poste in essere e che fanno sorgere diritti e obblighi in capo all’ente, soprattutto quando coesistono – accanto alla figura del Presidente – altre figure a cui sia stata assegnata capacità di agire “in nome e per conto” dell’associazione (vedi cassieri, segretari, membri del consiglio direttivo). Durante le attività di controllo si rinvengono spesso assunzioni di obblighi di cui non vi è traccia alcuna, né in verbali di assemblea né di consiglio direttivo, per non parlare dell’assenza di contratti redatti per iscritto. In assenza di qualsivoglia atto o elemento che possa permettere di ricondurre in capo a un ben definito soggetto la figura di colui che ha agito, la responsabilità solidale (anche per i debiti tributari) rimarrà sempre in capo a chi ne ha la legale rappresentanza, con tutti i risvolti relativi.