La responsabilità personale nelle associazioni no profit

| 28/08/2013

L’individuazione del soggetto responsabile fiscalmente negli accertamenti eseguiti nei confronti delle persone giuridiche è un argomento che sovente interessa gli operatori del diritto tributario.
Come affermazione di carattere generale e salvo quanto accade in caso di cancellazione dal Registro delle imprese, nelle società di capitali risponde solo la società con il proprio patrimonio: di conseguenza, sono nulli (o meglio inesistenti) gli atti intestati ai legali rappresentanti, ad esempio, della società per azioni, in quanto ogni pretesa deve necessariamente essere rivolta all’ente.
Si tratta di enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta.
Nelle società di persone, il discorso è diverso, siccome nonostante l’ente sia dotato di soggettività giuridica, da un lato, per le imposte non imputate per trasparenza, il soggetto passivo rimane la società, dall’altro, in linea generale i soci rispondono in via sussidiaria per i debiti sociali, perciò anche per quelli di natura tributaria.
Allora, deve ritenersi legittima la prassi, adottata spesso dagli uffici, di notificare l’accertamento IVA/IRAP sia alla società sia al socio, che, di conseguenza, ha legittimazione immediata all’impugnazione.
La questione può diventare complicata quando l’ente accertato è un soggetto diverso dalle società commerciali, come un’associazione non riconosciuta.
Stante l’assenza di norme fiscali, bisogna, come nel caso delle società di persone, vagliare le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che possono interessare ai nostri fini.
La sentenza 447/2013 della Commissione tributaria provinciale di Messina si è occupata proprio di questo caso.
Per ciò che riguarda l’individuazione dei soggetti fiscalmente responsabili nelle associazioni non riconosciute, vale, anche ai fini tributari, l’art. 38 c.c. così come interpretato dalla giurisprudenza.
In base a tale norma, delle obbligazioni dell’associazione rispondono “anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Detta responsabilità, come ricordato più volte dalla Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell’associazione, “bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi”.
L’Agenzia delle Entrate deve, per poter azionare la pretesa nei confronti di un determinato soggetto, dimostrare tali requisiti e se non lo fa in maniera puntuale il ricorso del contribuente va accolto.
Fermo restando quanto detto sul versante dell’onere della prova, quindi, l’accertamento può anche interessare chi ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, siccome essa non gode di autonomia patrimoniale perfetta, e non sussiste la separazione patrimoniale che caratterizza altri assetti societari come le società di capitali.