La stabile organizzazione inattiva non preclude il rimborso IVA

| 09/10/2013

Per la Corte UE (sentenza 25 ottobre 2012, cause C-318/11 e C-319/11), il soggetto non residente che possieda una stabile organizzazione nello Stato membro, se non ha effettuato operazioni imponibili in tale Stato, può chiedere il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi.
La disciplina concernente il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato UE diverso da quello in cui si chiede il rimborso è contenuta nella direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008. Quest’ultima prevede che un soggetto passivo stabilito, per poter ottenere il rimborso in un altro Stato membro, deve trovarsi, nel periodo di riferimento della richiesta di rimborso, nelle seguenti situazioni:
– non deve avere in detto Stato né la sede della propria attività economica, né una stabile organizzazione dalla quale sono state effettuate operazioni commerciali né, in mancanza di questi, il domicilio o la residenza abituale;
– non deve avere effettuato operazioni rilevanti territorialmente nello Stato membro di rimborso, con esclusione di alcune particolari operazioni (talune operazioni per le quali è prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge, nonché le prestazioni di trasporto non imponibili e le prestazioni ad esse accessorie);
– deve aver effettuato operazioni di acquisto che danno diritto alla detrazione IVA nello Stato membro di rimborso (non devono, cioè, esistere limitazioni oggettive);
– deve aver effettuato nel proprio Paese di stabilimento operazioni che danno diritto alla detrazione. L’esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato e l’attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate deve essere verificato in rapporto alla normativa del Paese in cui il soggetto passivo è stabilito, tenendo conto, poi, che nell’ipotesi di parziale diritto alla detrazione, il diritto al rimborso spetta in base al pro rata.
In presenza dei presupposti elencati, il soggetto passivo non residente può chiedere a rimborso l’IVA pagata all’estero, non recuperabile attraverso l’istituto della detrazione a causa dell’assenza in detto Paese di operazioni attive con applicazione dell’imposta.
La prima situazione elencata prevede che il rimborso previsto per i soggetti non residenti non possa essere richiesto nel caso in cui questi ultimi, nel periodo di riferimento, disponessero di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (cfr. ris. n. 108/2011). Costoro, infatti, hanno diritto a vedersi “restituita” l’IVA relativa agli acquisti effettuati nel nostro Paese attraverso l’ordinario istituto della detrazione. A tal fine, essi devono avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire l’imposta relativa agli acquisti nelle liquidazioni periodiche da questa eseguite.
Va detto che, se un soggetto passivo non residente possiede in uno Stato membro un centro di attività stabile (stabile organizzazione), ciò non legittima tale Stato ad operare una distinzione tra gli acquisti di beni e servizi effettuati:
– dalla stabile organizzazione, per i quali è prevista la detrazione della relativa imposta;
– direttamente dalla sede centrale, prevedendo il rimborso dell’imposta anziché la sua detrazione (Corte di giustizia 16 luglio 2009, causa C-244/08).
Tale soluzione vale anche con riferimento agli acquisti realizzati nell’ambito della precedente posizione IVA di identificazione diretta (o di rappresentanza fiscale), alla quale è seguita – in adempimento del divieto previsto dall’art. 17, secondo comma del DPR n. 633/72 di assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato – la costituzione di una stabile organizzazione (principio di unicità della posizione IVA). In quest’ultima ipotesi, laddove il soggetto estero svolga un’attività con detrazione limitata, l’IVA concernente gli acquisti effettuati in Italia è detraibile, nella liquidazione IVA della stabile organizzazione, secondo le ordinarie disposizioni di cui agli artt. 19 e 19-bis del decreto IVA. In caso di passaggio da una posizione IVA di identificazione diretta ad una di stabile organizzazione, gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti conformemente alle norme stabilite per le trasformazioni sostanziali soggettive in cui vi è continuità tra i partecipanti (ris. n. 108/2011).
Per questo motivo, un soggetto passivo estero che dispone di una stabile organizzazione in Italia deve considerarsi lì stabilito e deve poter chiedere la detrazione dell’IVA per acquisti effettuati in Italia, senza che rilevi la circostanza che gli stessi siano stati effettuati attraverso la stabile organizzazione ovvero direttamente dalla casa madre. Il soggetto italiano che, invece, dispone di una stabile organizzazione o ha effettuato operazioni attive nell’altro Stato membro, non può presentare l’istanza di rimborso, ma può recuperare l’IVA sugli acquisti attraverso la detrazione (previa identificazione, se non possiede all’estero una stabile organizzazione).
Al riguardo, come anticipato all’inizio, la Corte UE ha stabilito che, per escludere il diritto al rimborso, è necessario accertare la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte della stabile organizzazione nello Stato di presentazione della domanda di rimborso (cause C-318/11 e C-319/11), al fine di consentire all’operatore economico di recuperare comunque l’imposta versata nell’ipotesi in cui, mancando operazioni rilevanti ai fini IVA a valle, tale imposta non possa essere detratta da quella dovuta. Del resto, infatti, l’applicazione della procedura di rimborso, secondo la Corte, è applicabile nei soli casi in cui una detrazione di tale imposta risulti impossibile.