L’accertamento al liquidatore va notificato dalla Direzione provinciale competente

| 27/09/2013

Nelle società di capitali e con esclusivo riferimento all’IRES, i soci, gli amministratori e i liquidatori possono rispondere in proprio per i debiti fiscali antecedenti alla cancellazione della società, sempre che sussistano, o meglio che siano dimostrati dall’ente impositore i requisiti previsti dall’art. 36 del DPR 602/73 (ad esempio, per il liquidatore, tra l’altro, è richiesto che egli, nella soddisfazione dei creditori, abbia privilegiato soggetti che, secondo le norme del codice civile, non avrebbero dovuto essere preferiti al Fisco).
Il tema degli effetti della cancellazione della società è sempre molto attuale.
È palese che ora, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (sentenza 6071/2013) confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 198/2013), una volta cancellata la società di capitali dal Registro imprese, i soci sono responsabili solo se hanno ricevuto somme in base al bilancio di liquidazione.
Detta situazione nulla ha a che vedere con la responsabilità in proprio del liquidatore ex art. 36 del DPR 602/73: ergo, una volta notificato l’atto alla società, se questa si è poi estinta a processo instaurato non si può verificare nessuna successione nel processo, posto che i crediti sono di natura assolutamente diversa.
Se la società viene estinta prima della notifica dell’atto, il Fisco potrà subito rivolgersi nei confronti del liquidatore, ma non vengono meno le regole sulla competenza dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza 65 del 2013, ha affermato che l’atto va notificato dalla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del liquidatore, se diverso da quello della società.
Del resto, si tratta di un vero e proprio atto di accertamento.
Lo stesso, ad ogni modo, succederebbe se l’atto fosse notificato con l’intento di rivolgere la pretesa nei confronti dei soci che hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Addirittura, i giudici optano per la tesi (forse eccessiva) che ritiene detto vizio espressione di inesistenza dell’atto, e non di semplice nullità. Quindi, la caducazione del provvedimento può avvenire nonostante detto vizio, per ipotesi, non fosse stato eccepito dal contribuente.
Ricapitolando: se la società, con sede legale ad Ancona, viene cancellata dal Registro delle imprese, e i soci non hanno riscosso nulla in base al bilancio finale di liquidazione, l’atto emesso e intestato alla società viene meno, e il processo già instaurato non può che estinguersi per cessazione della materia del contendere.
Supponendo che siano presenti i requisiti previsti dall’art. 36 del DPR 602/73, e che il liquidatore abbia il domicilio fiscale a Trento, l’atto va notificato dalla DP di Trento a pena di nullità e/o inesistenza.
Emerge però, in questo caso, un problema di coordinamento tra l’art. 31 del DPR 600/73 e l’art. 36 del DPR 602/73.
In genere, la competenza territoriale, come dice l’art. 31, si radica con riferimento al domicilio fiscale al momento in cui è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
La responsabilità del liquidatore scatta quando ci sono i presupposti indicati dalla norma per tutti i tributi che avrebbero trovato capienza in sede di gradazione dei debiti, quindi potrebbe trattarsi, potenzialmente, di tutte le annualità ancora accertabili alla data della cancellazione.
Non vi è, come nell’art. 31, un riferimento alla data di presentazione delle distinte dichiarazioni dei redditi accertabili, visto che, come detto, la responsabilità non è “anno per anno” ma per tutti gli anni ancora accertabili, sebbene con la limitazione di ciò che avrebbe trovato capienza se il Fisco fosse stato debitamente soddisfatto.
Il problema della competenza potrebbe essere risolto affermando che si debba fare riferimento al domicilio fiscale alla data di invio della dichiarazione di liquidazione, ma un intervento legislativo di certo non guasterebbe.