Per l’e-fattura B2B e B2C niente obbligo di firma digitale

| 30/11/2018

Nel sistema di fatturazione elettronica verso i privati che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 non è previsto l’obbligo di apposizione della firma elettronica sulla fattura prima dell’invio allo Sdi e non è prevista una modalità predeterminata per assicurare l’autenticità, integrità e leggibilità della fattura elettronica. L’obbligo di apposizione della firma elettronica qualificata o digitale permane, invece, per effetto di quanto previsto nell’allegato B del decreto 3 aprile 2013, n. 55 tuttora applicabile, per le fatture elettroniche da emettere nei confronti della Pubblica amministrazione.
Nella normativa comunitaria (articolo 223 della direttiva 2006/112) ed in quella nazionale (articolo 21 del Dpr 633/1972) è previsto espressamente che il soggetto passivo che emette la fattura elettronica deve assicurare il rispetto dell’autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione.
Secondo quanto previsto dall’agenzia delle Entrate (circolare 18/E del 2014) per autenticità dell’origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore dei beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi e che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 non possano esser alterati. Per leggibilità della fattura si intende che la fattura deve essere leggibile per l’uomo.