L’estinzione dell’ASD preclude l’accertamento

| 24/01/2017

Al limite della rarità – se non addirittura dell’unicità – nel panorama giurisprudenziale, la sentenza n. 9541/2016 della Cassazione affronta la questione relativa agli effetti della cessazione dell’attività commerciale da parte di un’associazione sportiva dilettantistica, analizzando anche le conseguenze processuali dell’asserita vicenda estintiva.
In seguito a verifica fiscale, ad una ASD era disconosciuta la natura non commerciale, con ricostruzione induttiva di materia imponibile e recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA.
Impugnato l’atto, i due gradi di merito lo confermavano. In particolare, la C.T. Reg., tra l’altro, rilevava: non preclusiva dell’accertamento l’estinzione dell’associazione, poiché non iscritta nel Registro Imprese, legittima la notifica degli atti agli associati e, nel merito, il reale svolgimento di attività commerciale, non rilevando la certificazione del CONI.
I contribuenti ricorrevano in Cassazione sia in proprio, sia come ex soci dell’ASD, con ben sette motivi di ricorso, lamentando, in particolare, la violazione degli artt. 38 e 2495 c.c. e invocando la nullità dell’atto poiché, nonostante l’ASD si fosse estinta un anno prima, questo veniva comunque notificato; inoltre, lamentavano che la C.T. Reg. aveva “ritenuto irrilevante [tale] circostanza, facendo leva sulla mancanza della sua iscrizione nel registro delle imprese”.
La Cassazione, partendo per priorità logica da tale particolare motivo di ricorso, ha ritenuto errata la parte in cui la Regionale statuisce che “non essendo mai stata (…) iscritta al Registro delle imprese, non vi è stata neppure cancellazione, così che non si è determinato alcun effetto preclusivo dell’accertamento”.
Al riguardo, ha nuovamente chiarito che la disciplina dell’art. 2495 c.c. “non è estensibile alle vicende estintive di un soggetto non iscritto nel registro, sicché l’inizio e la fine della qualità d’imprenditore sono subordinati all’effettivo svolgimento (…) dell’attività e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese” (già in Cass. nn. 21714/2013 e 98/2016).
In altri termini, non rileva la formalità, con la conseguenza che non è invocabile la violazione del citato art. 2495 c.c.
Per i supremi giudici, come nell’estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese, l’estinzione dell’ASD ha conseguenze anche sulla capacità di stare in giudizio, rilevabile anche in sede di legittimità con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. Irrilevante è stata altresì ritenuta la circostanza, evidenziata da parte dell’Agenzia, che l’accertamento fosse stato notificato anche ai soci.
Continuando, l’aspetto fondamentale e risolutivo per la vicenda sta nel fatto che il ricorso introduttivo è stato proposto dall’ASD, mentre avrebbe dovuto essere proposto dai soci in quanto subentranti alla legittimazione sostanziale e processuale della stessa per effetto della vicenda estintiva. In altre parole, tutto il processo tributario è viziato dall’origine poiché l’ASD non poteva stare in giudizio.
Ma a parte ciò, ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/73, per la Suprema Corte l’accertamento notificato all’ente estinto è affetto da nullità assoluta e insanabile, così come avviene nel caso del de cuius (Cass. n. 1507/2016). Questa irregolarità della notifica incide assolutamente sulla struttura del rapporto tributario, non essendo – esso – configurabile nei confronti di un soggetto inesistente.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato “senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva avere inizio”.
Ciò detto, a parere di chi scrive, emerge un dubbio sull’asserita “estinzione”. Essa prevede una procedura articolata, che coinvolge anche il Ministero del Lavoro con parere obbligatorio e vincolante. Di ciò non vi è alcuna traccia negli atti processuali, per cui ben potrebbe darsi che l’ASD non si sia mai estinta ma che abbia soltanto chiuso la partita IVA, con ciò ritenendo di essersi anche cancellata dal Registro Imprese (se mai fosse stata iscritta, visto che le ASD non hanno l’obbligo a ciò, ma soltanto di iscrizione nel REA se svolgono attività commerciale sussidiaria).
Tale personale dubbio scaturisce proprio leggendo le motivazioni della C.T. Reg. quando tratta dell’impossibilità di una cancellazione se prima non vi è stata un’iscrizione, ritenute erronee dalla Cassazione e su cui ha fondato la sua decisione. E tale circostanza appare dirimente per l’eventuale ottemperanza, dal momento che, se l’ASD non si è realmente estinta, l’atto è valido, non essendo stato giudicato il merito della questione.