Limite di tracciabilità di €. 516,45 per le A.S.D.

| 17/06/2013

Secondo quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Brescia, con la sentenza n. 57 di oggi, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,46 euro per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici riguarda il singolo pagamento, non assumendo alcuna rilevanza l’importo complessivo dei cosiddetti “pagamenti frazionati”.
L’art. 37, comma 2 della L. 342/2000 ha sostituito, tra l’altro, il comma 5 dell’art. 25 della L. 133/1999, in base al quale, ora, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 516,46 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo le altre modalità tracciabili che consentano all’Amministrazione finanziaria di espletare efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/1991, nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del DLgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Invero, già il DM 26 novembre 1999 n. 473, all’art. 4, prevedeva che i pagamenti ricevuti ed effettuati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, se di importo non inferiore alle vecchie 100.000 lire, sarebbero dovuti avvenire mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante carte di credito o bancomat. Il nuovo art. 25, comma 5 della L. 133/1999, come modificato dalla citata legge del 2000, pertanto, ha sostanzialmente aumentato il predetto limite al milione di lire, ora 516,46 euro, come osservato con la circ. 207/2000. Più precisamente, con quest’ultimo documento di prassi, è stato chiarito (§ 1.5.8) che la nuova disposizione deve essere intesa nel senso che ogni entrata ed ogni uscita, di importo superiore a 516,46 euro, di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche deve necessariamente transitare, pena la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e l’irrogazione delle anzidette sanzioni, attraverso conti correnti bancari o postali a loro intestati, nonché mediante carte di credito, bancomat ed assegni non trasferibili, come indicato con la circ. 43/2000.
Il caso affrontato dai giudici bresciani attiene ad una società sportiva dilettantistica a cui, dopo i controlli del Fisco, erano state negate le agevolazioni di cui alla L. 398/1991, atteso che dai documenti contabili della società erano emersi dei pagamenti di importo singolarmente non superiore a 516,46 euro, ma considerati complessivamente, anche solo nell’arco di un mese e con una medesima controparte, di ammontare più elevato del predetto limite. L’Amministrazione finanziaria aveva sostanzialmente considerato i pagamenti come se fossero stati artificiosamente frazionati al fine di evitare l’applicazione della disposizione in oggetto. Considerando complessivamente i pagamenti frazionati risultava, quindi, che la società aveva violato la disposizione di cui all’art. 25, comma 5 della L. 133/1999. Erano state così disconosciute le agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/1991.
I giudici di merito sono stati chiamati a rispondere al quesito se i pagamenti in oggetto debbano essere singolarmente considerati ai fini del limite di 516,46 euro, oppure, se riguardanti una stessa operazione o una medesima controparte, debba essere valutato l’ammontare complessivo di tutti i relativi pagamenti frazionati. Il collegio giudicante ha stabilito che dal tenore letterale della disposizione non è dato rinvenire alcun riferimento alla sommatoria dei pagamenti. Perciò, questi ultimi devono essere considerati, per l’obbligo di tracciabilità in oggetto, soltanto singolarmente, anche se frazionati in relazione ad una stessa operazione o controparte.
A quanto consta, si tratterebbe della prima sentenza su questo argomento e non sembrerebbero esistere documenti di prassi che affrontino questo specifico aspetto. Da qui la rilevanza della pronuncia. Va sottolineato, a conforto della stessa, che, in effetti, il tenore letterale dell’art. 25, comma 5 della L. 133/1999 nulla dispone circa i pagamenti frazionati, come osservato dai giudici di merito. La similare disposizione recata dalla normativa antiriciclaggio sulla limitazione dell’uso del contante per importi non inferiori a 1.000 euro, invece, reca l’ulteriore e specifica previsione che il trasferimento di denaro contante “è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” (art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007). Analoga previsione, però, non è recata dall’art. 25, comma 5 della L. 133/1999, che si limita a stabilire che i pagamenti in contanti non possono essere superiori a 516,46 euro. Conseguentemente, le conclusioni dei giudici di merito, per cui per la predetta soglia si deve considerare solo il singolo pagamento, potrebbero essere corrette, atteso il solo dato testuale delle norme. Tuttavia, ragioni di ordine sistemico ed un corretto apprezzamento della voluntas legis potrebbero indurre l’interprete ad orientare l’attività ermeneutica nel senso indicato dalla normativa antiriciclaggio. Occorrerà attendere ulteriore giurisprudenza per desumere il pensiero prevalente dei giudici.