L’infedele dichiarazione permane anche se ci sono perdite pregresse
Dott. Alessio Pistone | 22/03/2014
I giudici di Cassazione tornano a pronunciarsi sulla legittimità di irrogazione delle sanzioni da infedele dichiarazione nell’eventualità in cui il maggior reddito accertato debba essere azzerato per effetto della compensazione delle perdite pregresse.
Con la sentenza 6663 di ieri, la Suprema Corte afferma che la sanzione per infedele dichiarazione è strumentale a prevenire condotte dannose per l’Erario, per cui essa è “da riconnettere al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato”.
L’art. 1 comma 4 del DLgs. 471/97 stabilisce che per maggiore imposta dovuta si intende la differenza tra importo liquidato in sede accertativa e importo liquidabile in base alla dichiarazione.
Di conseguenza, assumono rilievo la liquidazione e la liquidabilità dell’imposta, “logicamente e cronologicamente prodromiche rispetto alla fase cui acquistano o possono acquistare rilievo titoli di compensazione o anche lo stesso pagamento dell’imposta”.
Alla luce di ciò, la sanzione non è inibita dal fatto che il maggior reddito accertato debba essere azzerato per effetto delle perdite pregresse ancora utilizzabili.
Si pensi ad un contribuente che, nel 2011, abbia chiuso l’anno con una perdita di 800, e nel 2012 realizzi un utile di 100, che compensa con la perdita del 2011, che diviene per questo motivo di 700.
L’Agenzia delle Entrate rettifica l’anno 2012, accertando un utile di 300.
Il contribuente, in base a quanto stabilito dalla sentenza 15452 del 2010 (di diverso parere, tuttavia, la sentenza 16333 del 2012), pure in sede contenziosa, può compensare il maggiore utile accertato con la perdita pregressa, a condizione, però, che la stessa non sia già stata utilizzata per compensare gli utili dichiarati, nel nostro esempio, nel 2013.
Tale fatto, non disconosciuto nella sentenza in commento, concerne però una questione diversa, che prescinde dalla possibilità di irrogare le sanzioni da dichiarazione infedele.
Si segnala che ciò pare contrastare con quanto implicitamente sostiene l’Amministrazione finanziaria (e, in primis, il legislatore) nel provvedimento del 29 ottobre 2010 attuativo dell’art. 40-bis del DPR 600/73, sulla facoltà, attribuita alla consolidante, di chiedere la computazione delle perdite di periodo del consolidato non ancora utilizzate a riduzione del maggior imponibile accertato.
Ai sensi dell’art. 2 del provvedimento, le perdite possono essere quelle ancora utilizzabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, per cui sembra che la fattispecie possa essere estesa al caso esaminato dalla sentenza di ieri.
Se le perdite, a seguito di presentazione dell’apposito modello, sono riconosciute, l’art. 40-bis richiamato sancisce chiaramente che “l’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate”.
Non pare che la questione possa essere circoscritta al consolidato fiscale: dal momento che si prevede la necessità di ricalcolo della sanzione a seguito di riconoscimento delle perdite pregresse, ciò dovrebbe valere in via generale, pure quando l’azzeramento del maggior reddito avvenga in fase contenziosa (non è detto, infatti, che le perdite vengano riconosciute in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate).