Liquidazione societaria: riporto illimitato delle perdite
Dott. Alessio Pistone | 13/07/2013
Il periodo di crisi economica, che perdura ormai da qualche esercizio, ha comportato la sempre più frequente messa in liquidazione di società di capitali e di persone. Tale procedura è un’operazione straordinaria certamente delicata da gestire sotto il profilo fiscale, sia per gli aspetti inerenti il reddito della società, sia per quelli che attengono alla posizione del socio. Tra le questioni da monitorare in capo alla società, hanno assoluta rilevanza i seguenti aspetti: la disciplina delle sopravvenienze passive derivanti da scelte del liquidatore e la gestione del riporto a nuovo delle perdite.
Sul primo aspetto, l’art. 2490, comma 4 c.c. obbliga i liquidatori ad indicare, nel primo bilancio di liquidazione, i diversi criteri valutativi adottati rispetto all’ultimo bilancio di normale funzionamento. Il primo bilancio di liquidazione, come rileva il documento OIC 5, è, in pratica, lo Stato patrimoniale iniziale del primo periodo di liquidazione, nel quale i liquidatori dovranno azzerare il residuo valore delle attività immateriali non monetizzabili tramite cessione a terzi. Il punto in discussione è valutare se i diversi criteri che il liquidatore avrà assunto, rispetto a quelli applicati dagli amministratori nella fase precedente la liquidazione, possano avere un riconoscimento in ambito fiscale.
È chiaro che diverse sono le ottiche valutative da cui muovono l’amministratore ed il liquidatore: il primo giudica attività e passività dell’impresa in funzionamento, il secondo tende invece a realizzare le attività e saldare le passività. Da qui le evidenti divergenze che si possono presentare, specie nella delicata materia della capitalizzazione di spese pluriennali che possono essere avvenute nella fase di funzionamento. Esempio tipico è la capitalizzazione delle spese di pubblicità, oppure il medesimo procedimento applicato alle spese per ricerca non cristallizzate in un know how tutelato giuridicamente: in sostanza, immobilizzazioni immateriali che, nell’ottica della liquidazione, perdono completamento il loro significato.
Ora, è nota la cautela con la quale il legislatore disciplina le valutazioni prudenziali degli amministratori durante il normale funzionamento dell’impresa, non riconoscendo la deducibilità delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ma questa cautela dovrebbe venir meno nella fase di liquidazione. L’attuale scenario normativo civilistico, implementato con il documento OIC 5, rende non discrezionale ma obbligatorio lo storno delle immobilizzazioni immateriali non recuperabili, per cui da tale obbligatorietà dovrebbe discendere il riconoscimento fiscale del componente negativo.
In un risalente intervento (circ. 108/96, risposta 6.12, emanata prima della riforma societaria del 2004), l’Amministrazione finanziaria ha affermato l’assoluta concordanza tra i metodi di determinazione del reddito nella fase di normale funzionamento dell’impresa rispetto alla fase di liquidazione, ma il nuovo scenario sopra ricordato dovrebbe comportare una revisione di quelle posizioni.
È vero che il TUIR non prevede, per i beni immateriali, la deducibilità in unica soluzione del residuo non ammortizzato (posto che l’art. 103 non presenta la medesima previsione dell’art. 102 comma 4, il quale ammette la deducibilità del residuo da ammortizzare nell’ipotesi di eliminazione dei beni strumentali materiali, tesi confermata, in via incidentale, dalla ris. 111/2005 in materia di “dismissione” dell’avviamento), ma si potrebbe superare il dato letterale, sostenendo che il venir meno di una posta dell’attivo patrimoniale genera una sopravvenienza passiva. Pertanto, non nell’art. 103, bensì nell’art. 101 comma 4 del TUIR potremmo trovare la legittimazione di questo enunciato.
Per ciò che concerne la disciplina del riporto a nuovo delle perdite generate da soggetti IRES, essa si applica anche alla fase di liquidazione, nei cui bilanci intermedi avremo la compensazione delle perdite nel limite dell’80% del reddito conseguito. Nulla è detto né dall’art. 84 del TUIR, né dalla circ. 53/2011 sulla possibilità di derogare al limite della compensazione nella misura dell’80% del reddito prodotto in sede di periodo d’imposta finale della liquidazione. Ciò potrebbe indurre a ritenere che una quota di reddito potrebbe essere sempre soggetta a tassazione malgrado la presenza di perdite pregresse non completamente compensate.
Sul punto, è condivisibile la posizione di Assonime, che, nella circ. 33/2011 (§ 4.5.), afferma che, in linea con la ratio del nuovo art. 84 del TUIR, si dovrebbe ritenere che nel bilancio finale di liquidazione le perdite residue siano interamente compensabili anche oltre l’80% dell’imponibile. Ciò in quanto il tetto della parziale compensazione all’80% risponde ad esigenze di dilazione della stessa compensazione e non all’obiettivo di limitare in senso assoluto l’utilizzo delle perdite. Se tale tesi è condivisibile, chi scrive ritiene di poterla applicare anche quando non vi è un bilancio finale di liquidazione, come nel caso del superamento del periodo quinquennale della liquidazione: non vi sono motivi logici per negare che nell’ultimo periodo si possa compensare l’intera perdita residua anche oltre la soglia dell’80%.