Mini-IRES al 22,5% per il 2019

| 02/05/2019

La versione definitiva del decreto crescita, pubblicato sulla G.U. di ieri, riduce l’agevolazione della mini-IRES a regime che passa dall’annunciato 20% al 20,5%, a partire dal 2022. L’agevolazione, confermando il modello previsto dalla prima versione del decreto, opera fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
Solo in parte cambia il percorso di avvicinamento all’aliquota a regime del 20,5%, che si riduce in modo graduale nell’arco di tre anni:
– 22,5% per il 2019;
– 21,5% per il 2020;
– 21% per il 2021.
Lo sconto relativo al 2019 resta immutato rispetto alla prima versione contenuta nel DL crescita, per cui ogni 100.000 euro di utile d’esercizio relativo al 2018, accantonato a riserva nelle assemblee di questi giorni, determinerà un risparmio fiscale in termini di minore IRES pari a 1.500 euro.
A differenza dell’originaria versione della mini-IRES, prevista dalla legge di bilancio 2019 e abrogata dallo stesso DL 34/2019, l’incentivo opera esclusivamente sull’accantonamento di utili di esercizio a riserva, diversa da quelle di utili non disponibili.
La norma, art. 2 comma 2, precisa che si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.
Attingendo a quanto precisato dalla relazione al DM 14 marzo 2012 con riferimento all’ACE, sono esempi di riserve derivanti da mera valutazione:
– la riserva da utili su cambi;
– la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto;
– le riserve da rivalutazione straordinarie di beni;
– le riserve da fair value ex DLgs. 38/2005.
Rilevano pertanto gli utili accantonati a riserva legale che, nei limiti di un importo pari al quinto del capitale sociale, può essere utilizzata solo per la copertura delle perdite (art. 2430 c.c.).
A differenza di quanto veniva invece previsto ai fini ACE dal DM 3 agosto 2017, la norma non menziona le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.
Fermo restando che l’art. 2 comma 8 del DL 34/2019 dispone che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze siano adottate disposizioni di coordinamento e di attuazione della misura, dovrebbero rientrare nell’ambito agevolativo anche gli utili accantonati a una riserva disponibile, ma vincolati per l’acquisto di azioni proprie.
Allo stesso modo, in analogia a quanto previsto con riferimento all’ACE, dovrebbero rilevare non solo gli utili formalmente accantonati a riserva, ma anche quelli riportati a nuovo oppure imputati a copertura di perdite. Anche in questo caso, coerentemente con la ratio dell’agevolazione, si realizzerebbe un mantenimento degli utili prodotti all’interno dell’impresa (cfr. circolare Assonime n. 17/2012, § 3.1.2).
L’art. 2 comma 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria.
Circa le modalità applicative dell’incentivo la norma non fornisce ulteriori indicazioni ed è verosimile che il decreto attuativo individui il meccanismo di calcolo sulla falsariga di quanto previsto dalla mini-IRES appena abrogata, vale a dire applicando al reddito d’impresa agevolato le aliquote di cui all’art. 11 del TUIR, ridotte della stessa misura dell’aliquota IRES, a partire da quella più elevata.
Trattandosi di uno sconto proporzionale e non progressivo, la circostanza che si parta dall’aliquota più elevata, in linea generale, non sembra rilevante. In pratica, relativamente al reddito 2019 di un imprenditore individuale, per ogni 1.000 euro di utili accantonati a riserva vi sarà un risparmio IRPEF di 15 euro determinato dalla riduzione dell’aliquota marginale dell’1,5%.