Minimi e Forfait: novità inquadramento 2016
Dott. Alessio Pistone | 21/10/2015
In base al Ddl. di stabilità 2016, dal 2016, diventa operativo un solo regime agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, ossia il regime forfetario per autonomi introdotto dalla L. 190/2014, risultando, quindi, confermata l’abrogazione, a partire dalla medesima data, del regime di vantaggio.
Al regime forfetario, peraltro, vengono apportate alcune modifiche per renderlo maggiormente fruibile e per recepire al suo interno alcune caratteristiche del regime di vantaggio. Le novità riguardano, in particolare:
– l’aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza al regime forfetario per tutte le attività, salvo per le categorie professionali per le quali detto limite passerebbe dagli attuali 15.000 a 30.000 euro;
– la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
– la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, in caso di avvio di una nuova attività;
– la modifica dell’agevolazione contributiva.
Per quanto concerne l’incremento del limite di ricavi/compensi, la modifica risponde alle numerose richieste provenienti dalle diverse categorie economiche ed, in particolare, da quelle professionali, che si erano viste drasticamente ridotte le possibilità di accesso al nuovo regime rispetto ai precedenti.
Un’altra modifica interessa i soggetti che sono lavoratori dipendenti o pensionati e svolgono o intendono avviare un’attività in forma autonoma. Viene abrogato l’attuale requisito limitativo per l’accesso al regime forfetario che richiede che, nell’annualità precedente, i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR.
A fronte di ciò viene contemplata la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro nell’anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In merito ai soggetti che iniziano l’attività (per tali intendendosi solo coloro che non abbiano svolto nel triennio precedente altre attività imprenditoriali o professionali e che avviino un’attività che non costituisce prosecuzione di precedenti attività svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo), il Ddl. cambia l’agevolazione loro riservata prevedendo:
– al posto dell’attuale riduzione di un terzo del reddito forfetariamente determinato per il primo triennio,
– la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni dell’attività (in un’ottica di continuità con il regime di vantaggio).
Nuovo blocco dell’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati. Lo stabilisce un articolo della bozza del Ddl. di stabilità 2016, che prevede l’arresto, anche per il 2016, dell’aliquota contributiva previdenziale pari al 27%, già vigente negli anni 2013, 2014 e 2015.
La contribuzione alla Gestione separata INPS dovuta dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e non pensionati è stata oggetto di diversi interventi negli ultimi anni, tutti volti a ridurne l’entità rispetto a quella a regime.
Andando a ritroso, il punto di partenza è la riforma Fornero che – intervenendo sull’art. 1 comma 79 della L. 247/2007 – aveva stabilito il progressivo incremento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e di computo applicabili a tutti gli iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 comma 57 della L. 92/2012).
Successivamente, le aliquote applicabili a determinate categorie di iscritti sono state nuovamente modificate dalla legge di stabilità per il 2014 (art. 1 commi 491 e 744 della L. 147/2013), la quale:
– per gli iscritti alla Gestione separata già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, ha disposto un’accelerazione dell’innalzamento delle aliquote relative al 2014 (dal 21% al 22%) e al 2015 (dal 22% al 23,5%);
– per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non titolari di pensione, ha sospeso l’incremento dell’aliquota contributiva relativamente all’anno 2014 limitatamente ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, mantenendola nella misura del 27%, a fronte dell’aumento al 28% di quella dovuta da soggetti diversi dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA come co.co.co./co.co.pro., venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione.
L’anno scorso è poi intervenuto l’art. 10-bis del DL 192/2014 (il c.d. “Milleproroghe”), il quale ha rideterminato l’aliquota contributiva previdenziale limitatamente ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, nelle seguenti misure:
– 27% per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28% e del 30% previsti dall’art. 1, comma 79 della L. 247/2007);
– 28% per l’anno 2016 (in luogo del 31%);
– 29% per l’anno 2017 (in luogo del 32%).
L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello che si propone di introdurre con la legge di stabilità 2016 consistente nel “congelare”, ancora per l’anno 2016, l’aliquota al 27% – cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale – scongiurando l’incremento che diversamente opererebbe al 28%. Per contro, le aliquote previste per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata subirebbero gli aumenti previsti dalle disposizioni attualmente in vigore, vale a dire:
– dal 30% al 31%, per i collaboratori parasubordinati e le categorie assimilate;
– dal 23,5% al 24%, per tutti gli iscritti alla Gestione separata già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, siano essi titolari di partita IVA o meno.