Modello EAS entro il 31 marzo
Dott. Alessio Pistone | 01/03/2014
Il 31 marzo scade il termine per ripresentare il modello EAS in caso di modifiche avvenute nel 2013 con riferimento ai dati già comunicati. Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello deve, inoltre, essere ripresentato in caso di perdita dei requisiti qualificanti, entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.
Con particolare riferimento alla variazione dei dati già comunicati, le istruzioni al modello precisano che in caso di ripresentazione del modello EAS “aggiornato” occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli non variati.
Tuttavia, non tutte le modifiche comportano la ripresentazione; infatti, secondo le istruzioni, non è obbligatorio ripresentare il modello se la variazione riguarda i seguenti dati:
– punto n. 20 del modello) proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
– punto n. 21 del modello) messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi;
– punto n. 23 del modello) ammontare medio delle entrate complessive;
– punto n. 24 del modello) numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
– punto n. 30 del modello) erogazioni liberali ricevute;
– punto n. 31 del modello) contributi pubblici ricevuti;
– punto n. 33 del modello) numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
La ris. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2010 n. 125 ha, poi, precisato che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello “EAS”, non è necessaria ove le suddette informazioni risultino dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Ciò in quanto le variazioni delle informazioni sul rappresentante legale e, più in generale, sull’ente devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA). Non è, quindi, necessario comunicare attraverso un nuovo modello “EAS” le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei suddetti modelli.
Il modello EAS aggiornato, come ogni altra dichiarazione, può essere presentato tardivamente entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2014), con il versamento della sanzione pari a 258 euro