Modulo RW sezione III
Dott. Alessio Pistone | 21/09/2012
Nella sezione III del modulo RW del modello UNICO devono essere indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno cumulativamente considerato, abbiano superato 10.000 euro e abbiano interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro.
Per stabilire se viene superato il limite di 10.000 euro, la circ. Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 precisa che il flusso va considerato in valore assoluto, ossia nell’ammontare complessivo dei trasferimenti in argomento devono essere computati anche i disinvestimenti.
Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero e ha effettuato un disinvestimento pari, ad esempio, a 6.000 euro e un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.
Nessun adempimento in merito alla sezione III del modulo RW è, invece, dovuto nell’ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (quali, ad esempio, l’incasso di dividendi, la percezione di interessi attivi relativi al c/c estero ovvero l’incasso del canone di locazione di un immobile sito all’estero).
Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella sezione II del modulo RW.
Lo stesso principio vale anche per i pagamenti delle spese correnti e di altri oneri. Secondo il medesimo principio, non devono essere indicati nella sezione III del modulo RW i pagamenti relativi alle spese condominiali sostenute per un immobile situato all’estero.
Un caso che è stato posto dalla dottrina è quello delle spese di ristrutturazione che sono straordinarie e incrementative del valore dell’immobile: in tale circostanza, non è ancora chiaro se sia necessario procedere al monitoraggio.
Inoltre, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002 (§ 14), la segnalazione nella sezione III “deve avere ad oggetto i soli trasferimenti che interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente oggetto di indicazione nella sezione II”. Ne consegue che la compilazione delle sezioni II e III avviene quasi sempre contestualmente.
Tuttavia, l’obbligo di compilazione della sezione III sussiste anche se al termine del periodo i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data sono intervenuti rispettivamente il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Pertanto, nel periodo d’imposta in cui un bene o un’attività finanziaria suscettibile di produrre reddito in Italia venisse venduto, deve essere compilata la sola sezione III relativa ai trasferimenti e non più la sezione II, in quanto le consistenze degli investimenti esteri sono valutate al termine del periodo d’imposta.
Dall’impostazione proposta dall’Agenzia delle Entrate sembra evincersi che la sezione III sia rivolta soltanto alle movimentazioni riguardanti il patrimonio del contribuente (come, ad esempio, il trasferimento di depositi bancari, partecipazioni, immobili e così via): per questo motivo, non si segnalano nella sezione III i pagamenti a soggetti esteri relativi al sostenimento di costi oppure la percezione di dividendi o interessi.
L’obbligo di monitoraggio, infatti, si origina soltanto se detti proventi vengono investiti in attività estere.
Si ricorda, infine, che secondo l’Agenzia delle Entrate non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero, mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero. Tuttavia, l’acquirente dovrà indicare nel modulo RW la consistenza dell’investimento effettuato.
Ad esempio, se un soggetto acquista un immobile in un altro Paese, ma effettua un bonifico al venditore su un conto corrente italiano, si dovrà limitare ad indicare il possesso del bene nella sezione II del modulo RW, mentre non dovrà segnalare alcun trasferimento nella sezione III (essendo questa deputata ad accogliere i trasferimenti dall’Italia e quelli estero su estero).