Niente presunzione di subordinazione per le società sportive dilettantistiche lucrative

| 19/01/2018

La legge di bilancio 2018, nell’istituire le società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), ha dettato specifiche disposizioni per i rapporti di collaborazione che verranno instaurati dalle stesse.
Si tratta di rapporti che, nelle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative (ASD e SSD), già sono oggetto di una disciplina particolare.
Al fine di avvicinare i due ambiti, l’art. 1, comma 356 della L. 205/2017 aggiunge, innanzitutto, il riferimento alle nuove società alla lett. d) dell’art. 2, comma 2 del DLgs. 81/2015, concernente l’esclusione dalla “presunzione di subordinazione” di cui al comma 1 delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché in favore del CONI stesso, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva (interpello Min. Lavoro n. 6/2016).
Va ricordato che il DLgs. 81/2015, da un lato, ha abrogato il lavoro a progetto, rendendo di nuovo possibile l’instaurazione di rapporti di collaborazione, senza i limiti della legge Biagi, ma semplicemente come co.co.co. ex art. 409 c.p.c., caratterizzate da assenza del vincolo di subordinazione (o “etero-direzione” ex art. 2094 c.c.), prevalente personalità dell’apporto lavorativo, continuità e coordinamento con il committente, sussistente, come chiarito dalla L. 81/2017, quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento concordate, il collaboratore organizzi autonomamente l’attività.
Dall’altro, il medesimo DLgs. ha previsto l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore, di rispettare vincoli di orario e luogo individuati dal committente andando al di là del “coordinamento” di cui sopra. Si parla di nuovi “indici di non genuinità” delle collaborazioni – incentrati sulla “etero-organizzazione” – l’accertamento dei quali determina le conseguenze di una riqualificazione in termini di subordinazione, anche in caso di rapporti non propriamente “etero-diretti” (circ. Min. Lavoro n. 3/2016).
Da ciò sono espressamente escluse alcune fattispecie, tra cui le collaborazioni con le SSDL. È da ritenere che, come per le ASD e le SSD, debba trattarsi di collaborazioni “a fini istituzionali”, ossia inerenti alla finalità sportiva o, comunque, a questa collegate da un nesso di strumentalità (si pensi all’attività di segreteria).
Le collaborazioni in questione, dunque, anche se organizzate dal committente, non saranno soggette agli istituti del lavoro subordinato. Resta ferma anche per i rapporti ex art. 2, comma 2 del DLgs. 81/2015 la possibilità di conversione in lavoro dipendente ove il personale ispettivo dimostri la sussistenza dei “tradizionali” indici di cui all’art. 2094 c.c. sopra richiamato.
Il comma 358 dell’art. 1 della L. 205/2017, con riferimento specifico alle prestazioni di cui alla lett. d), statuisce, tuttavia, che le stesse – come individuate dal Consiglio nazionale del CONI ex art. 5, comma 2, lett. a) del DLgs. 242/1999 – “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. Dovrà quindi chiarirsi quale valenza abbia tale individuazione nei confronti degli organi di vigilanza al fine – evidentemente perseguito dalla norma (che altrimenti sembrerebbe ultronea) – di limitare il contenzioso sulla qualificazione dei rapporti di lavoro.
Ai sensi dei commi 359 e 360, mentre i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi dalle ASD e SSD restano “redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (relativo, nello specifico, ai compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionali di carattere non professionale con le società e associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; lettera circ. INL n. 1/2016), con conseguente esclusione dall’assoggettamento a contribuzione previdenziale (e conseguente assenza di copertura pensionistica), i collaboratori delle SSDL riconosciute dal CONI:
– riceveranno compensi qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR;
– dovranno iscriversi al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo presso l’INPS, ai soli fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (stante l’espressa esclusione, nei loro confronti, di altre forme di assicurazione, quali quelle assistenziali), con obbligo di provvedere alla relativa contribuzione. Quest’ultima, per il periodo 2018-2022, sarà calcolata solo sul 50% dei compensi (con equivalente riduzione, però, dell’imponibile pensionistico).