Note credito e note debito nello Split Payment
Dott. Alessio Pistone | 14/04/2015
Con la circolare n. 15 di ieri, 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in materia di split payment, con l’intento di risolvere le difficoltà interpretative che via via gli operatori coinvolti incontrano nell’applicazione delle nuove disposizioni, per le quali, si ricorda, non si è ricevuta ancora la necessaria autorizzazione da Bruxelles.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare chiarisce che è da ricomprendere nell’ambito di applicazione ogni soggetto pubblico che, in quanto qualificabile come immediata e diretta espressione degli enti della Pubblica Amministrazione, è immedesimabile negli stessi. Tra questi, anche:
– i Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi;
– i consorzi di bacino imbrifero montani;
– i consorzi universitari costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni ai consorziati.
Per comprendere se un ente possa qualificarsi come pubblico è necessario accertare la sussistenza degli elementi sostanziali e formali che li caratterizzano, quali ad esempio la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi, la potestà di autotutela, l’ingerenza statale. Sulla base di detti parametri devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la Banca d’Italia.
In caso di incertezza, i fornitori dovranno attenersi alla qualificazione fornita dall’ente committente o cessionario, presupponendo che quest’ultimo abbia tutti gli elementi atti a valutare il proprio profilo soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo, si ripercorrono i chiarimenti già forniti con la circolare n. 6/2015, fornendo ulteriori esemplificazioni dei casi in cui il meccanismo dello split payment non è applicabile (le operazioni soggette ai regimi monofase di cui all’art. 74 del DPR 633/72, al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo, ecc.).
La circolare affronta poi il tema delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, chiarendo il comportamento da tenere nel caso in cui il fornitore, ricorrendone i presupposti, emetta una nota di variazione in aumento o in diminuzione relativa a un’operazione fatturata in precedenza ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72. In particolare, il fornitore dovrà emettere il documento facendo riferimento alla fattura originaria e indicando che la differenza (positiva o negativa) è anch’essa soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.
La Pubblica Amministrazione, se ha effettuato l’acquisto nella sfera commerciale, includerà la nota di variazione in entrambi i registri e poi in liquidazione IVA, secondo le regole ordinarie. Diversamente, se l’acquisto è stato effettuato nella sfera istituzionale:
– in caso di nota di variazione in aumento, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell’IVA, così come avvenuto in precedenza per l’IVA afferente alla fattura che è stata rettificata;
– in caso di nota di variazione in diminuzione, la P.A. potrà computare la maggiore imposta (ossia il maggior versamento effettuato in precedenza) a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare per operazioni soggette alla disciplina in parola.
Qualora, invece, la nota di variazione sia relativa a operazioni fatturate ante entrata in vigore delle nuove norme, si seguiranno le regole ordinarie. In virtù del fatto che sia le P.A. che i fornitori hanno configurato i sistemi di fatturazione e contabilità in conformità delle norme di cui all’art. 17-ter, per cui potrebbe risultare complessa l’emissione e contabilizzazione di una nota credito con le regole ordinarie, il fornitore ha facoltà di applicare anche in quest’ultimo caso la disciplina della scissione dei pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla regolarizzazione delle fatture erroneamente emesse secondo le regole ordinarie.
In tema di rimborsi, si specifica che l’effettuazione delle operazioni soggette allo split payment non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile; tali operazioni, infatti, vanno considerate unitamente alle altre operazioni poste in essere dal fornitore al fine di calcolare la sussistenza del presupposto dell’“aliquota media” di cui all’art. 30, comma 2, lett. a) del DPR 633/72. Se il soggetto passivo non soddisfa tali requisiti, può comunque ottenere il rimborso dell’eccedenza detraibile, qualora ne ricorrano i presupposti, negli altri casi previsti dal citato art. 30. In tal caso, però, il rimborso non potrà essere ammesso all’esecuzione prioritaria, riservata alla sola fattispecie di cui all’art. 30, comma 2, lett. a).
Da ultimo, l’Agenzia chiarisce le conseguenze, ai fini dello split payment, dell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni, prima di pagare i propri fornitori, provvedano a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivino il cosiddetto “intervento sostitutivo”, che consiste nel pagare l’importo dovuto direttamente all’Istituto previdenziale o assicurativo creditore. Per l’Agenzia tale procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello split payment, va avviato al netto dell’IVA (quindi con riferimento al solo imponibile).