Notifiche al liquidatore solo dall'ufficio competente
Dott. Alessio Pistone | 08/11/2012
L’art. 31 del DPR 600/73 stabilisce a chiare lettere che l’avviso di accertamento deve essere emesso dall’ufficio locale (ora Direzione provinciale) competente, e che la competenza si radica in base al domicilio fiscale del contribuente al momento di presentazione della dichiarazione.
Nella risalente circolare del 1977 n. 7, l’Amministrazione finanziaria aveva già evidenziato, nella parte seconda, che l’individuazione dell’ufficio competente “deve essere inequivocabile allo scopo di dotare gli atti della necessaria validità e di evitare che da una inesatta determinazione del comune di domicilio fiscale possa derivare una inutile e dannosa duplicazione di atti e di adempimenti da parte di uffici diversi”.
Se tale precetto non viene osservato, l’atto è nullo, e, secondo un certo orientamento, addirittura inesistente: la differenza tra i due istituti giuridici non è priva di conseguenze operative, in quanto, se si inquadra il vizio nella categoria dell’inesistenza, il motivo può essere rilevato d’ufficio, quindi nessuna decadenza si verifica se il contribuente lo sollevi nella memoria illustrativa o, addirittura, in appello.
Per motivi di prudenza, è comunque consigliabile che il difensore consideri il vizio come di nullità, con susseguente necessità di evidenziarlo nel ricorso introduttivo.
È quindi il domicilio fiscale del contribuente a radicare la competenza degli uffici, senza che a tale principio possano introdursi deroghe non fissate dal Legislatore.
Così, nel caso delle società di persone, è stato affermato che l’accertamento va notificato dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale del socio, nonostante questo diverga da quello della società (Cass. 27 luglio 2007 n. 16725).
La Commissionetributaria regionale di Genova, con la sentenza dello scorso 5 giugno n. 52 della sezione 11, si è occupata della questione nell’importante caso della società estinta.
Quando la società viene cancellata dal Registro delle imprese, essa è irrimediabilmente estinta, e le pretese, se si tratta di società di capitali, possono essere domandate ai soci solo se questi hanno ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione.
Per i liquidatori, invece, la responsabilità sussiste solo se vi è colpa o, per i debiti IRES, se sussistono i presupposti per la specifica responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73.
Sia per i soci che per i liquidatori, l’atto deve essere notificato dalla Direzione provinciale di domicilio fiscale del soggetto nei confronti del quale si intende agire: pertanto, se la società aveva la sede legale ad Avellino, e poi viene cancellata dal Registro delle imprese, ma il liquidatore ritenuto fiscalmente responsabile ha il domicilio fiscale a Bari, èla Direzione provinciale di quest’ultima città a dover emettere l’atto.
Si mette in evidenza come solo la Legge possa mutare la distribuzione della competenza, il che è avvenuto solo in casi molto circoscritti, come per il procedimento di accertamento con adesione nelle società personali (art. 4 del DLgs. 218/97) o per la notifica degli atti di contestazione delle sanzioni amministrative (art. 16 del DLgs. 472/97).