Novità in tema di transefr pricing dei safe harbours
Dott. Alessio Pistone | 31/05/2013
Lo scorso 16 maggio 2013, nel più ampio contesto del progetto volto a migliorare gli aspetti amministrativi del transfer pricing, il Consiglio OCSE ha approvato un Rapporto avente ad oggetto la revisione della sezione E del capitolo IV delle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (di seguito, “Guidelines OCSE”) riguardante i “safe harbours”. Una prima bozza della nuova disciplina era stata pubblicata il 6 giugno 2012, al fine di essere ridiscussa, modificata e approvata nel corso della consultazione pubblica tenutasi nel novembre del 2012.
Secondo la definizione fornita dalla nuova versione della sezione E del capitolo IV delle Guidelines OCSE, i safe harbours consistono in regimi fiscali semplificati che si applicano a una determinata categoria di transazioni o di contribuenti, esonerati parzialmente o totalmente dagli obblighi imposti dalla normativa generale interna sui prezzi di trasferimento. Tali regimi possono riguardare le regole tecniche per la determinazione dei prezzi di trasferimento oppure la documentazione necessaria a supporto dell’applicazione di un determinato prezzo di trasferimento.
Scopo delle nuove disposizioni emanate dall’OCSE è quello di consentire alle Amministrazioni finanziarie di procedere alla semplificazione degli oneri correlati al transfer pricing, riducendo i relativi costi e ottenendo allo stesso tempo un maggior livello di certezza nella gestione di specifici casi di transfer pricing: tale semplificazione deve rappresentare, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, il punto di partenza per la costruzione di un sistema di compliance che utilizzi in maniera ottimale le limitate risorse disponibili.
Il Rapporto dell’OCSE sottolinea come l’approccio negativo espresso dalle Guidelines OCSE in merito all’adozione dei safe harbours non rifletta la prassi di diversi Paesi membri dell’OCSE, che hanno invece introdotto e utilizzato tali regimi. Le Guidelines OCSE del 1995 evidenziavano infatti che, se da un lato i “safe harbours unilaterali” possono semplificare alcuni aspetti amministrativi del transfer pricing, dall’altro possono determinare dei rischi in termini di doppia imposizione internazionale e violazione del principio dell’arm’s length. Le Guidelines OCSE, inoltre, non prevedevano la possibilità di adottare accordi bilaterali o multilaterali nell’ambito dei safe harbours, accordi che sono invece stati conclusi da numerosi Paesi.
La nuova disciplina OCSE evidenzia, al contrario, come safe harbours costituiti secondo regole certe e determinate possano garantire benefici in termini di riduzione e semplificazione degli oneri relativi alla predisposizione di un’idonea documentazione di transfer pricing e alla raccolta di dati e informazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio del valore normale. Inoltre, l’adozione dei safe harbours può garantire ai contribuenti una maggiore certezza, in quanto i prezzi di trasferimento praticati, se in linea con quanto stabilito dal safe harbour, sono accettati dalle Amministrazioni finanziarie senza ulteriori attività di accertamento.
Con riferimento ai vantaggi ottenibili dalle Amministrazioni finanziarie, esse potranno dedicare le limitate risorse a disposizione ad operazioni/transazioni e/o a contribuenti caratterizzati da un maggiore grado di rischio e complessità. Le Guidelines OCSE, nella nuova versione, incoraggiano pertanto le Amministrazioni finanziarie a concludere accordi di safe harbours bilaterali o multilaterali, che possono rappresentare un valido strumento di prevenzione ed eliminazione del rischio di doppia imposizione. Allo scopo di facilitare i negoziati tra le Amministrazioni finanziarie, la nuova disciplina fornisce dei memoranda of understanding, come strumento di riferimento per le autorità competenti ai fini dell’adozione di safe harbours in relazione a specifici casi di transfer pricing.