Novità in materia di lavoro DL 34/2014 e DL 24/2014
Dott. Alessio Pistone | 24/04/2014
Oggi la Camera ha dato definitivamente il via libera al Ddl. di conversione del decreto per il rilancio dell’occupazione, nel testo approvato dalla Commissione Lavoro e “blindato” dal Governo attraverso la questione di fiducia. Da evidenziare innanzitutto l’introduzione della norma transitoria che limita l’applicazione delle stesse ai soli rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del DL.
Nell’art. si precisa che l’intervento d’urgenza sui contratti a tempo determinato è volto a fronteggiare la perdurante crisi occupazionale nelle more dell’adozione di provvedimenti di riordino complessivo delle forme contrattuali “fermo restando che il contratto di lavoro a tempo indeterminato continua a costituire la forma comune di rapporto di lavoro”. Da tale puntualizzazione sembra infatti riemergere lo spirito sotteso alla legge Fornero, con un pregiudizio e un atteggiamento di sfavore verso le forme di lavoro diverse dal contratto dominante.
In Commissione è stata confermata la generale “acausalità”, con l’innalzamento da 1 a 3 anni della durata del rapporto a tempo determinato che non necessita della specificazione della causale per la sua stipulazione. La modifica apportata al regime delle possibili proroghe – ridotte da 8 a 5 nell’arco dei complessivi 36 mesi, anche in presenza di rinnovi (con applicazione del limite di 5 proroghe, quindi, non più al singolo contratto, ma a tutti i contratti a termine stipulati nel triennio) – viene invece considerata da alcuni una limitazione eccessiva, che penalizzerà soprattutto le aziende che stipulano contratti stagionali.
Quanto alle modifiche riguardanti il tetto del 20% posto al numero dei contratti a termine stipulabili dai datori di lavoro con più di 5 dipendenti – con la specificazione che detto limite va calcolato facendo riferimento non all’organico complessivo come stabilito inizialmente, ma ai soli lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda al 1° gennaio dell’anno di assunzione – viene criticata soprattutto la norma che prevede che i contratti in eccesso (stipulati dopo la data di entrata in vigore del DL) si trasformino, sin dalla loro costituzione, in contratti di lavoro a tempo indeterminato. In tal modo, infatti, si intende sanzionare i datori di lavoro, come se – si è osservato in dottrina – dare un posto di lavoro in più, sia pure a termine, sia una condotta da punire.
In materia di apprendistato, viene in considerazione, innanzitutto, la reintroduzione dell’obbligo, per il datore di lavoro che ricorra all’apprendistato professionalizzante, di integrare la formazione aziendale con la formazione pubblica volta all’acquisizione di competenze di base e trasversali, pur con la precisazione che detto obbligo venga meno qualora, entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto, la Regione non provveda a comunicare le modalità per fruire della propria offerta formativa.
Se, infatti, in relazione alla precedente versione della norma, che configurava la formazione pubblica come meramente facoltativa, alcuni avevano evidenziato il rischio di nuovi interventi della Corte Costituzionale (per il mancato rispetto delle competenze regionali), nonché di contenziosi con l’Europa. Purtroppo la modifica di cui si tratta vanificherà qualsiasi processo di semplificazione per il contratto di apprendistato, introducendo, per contro, una procedura di comunicazione che avrà il solo effetto di generare ulteriore burocrazia nella gestione dello stesso, nonché disparità di trattamento e frammentarietà nella disciplina. Infatti opera contrariamente alla semplificazione il ripristino dell’obbligo (soppresso dal testo originario del DL) di redigere per iscritto il piano formativo individuale dell’apprendista, seppur in forma semplificata: si osserva, infatti, che un piano formativo del genere, redatto in forma sintetica e sulla base di moduli e formulari, mentre non aumenta in alcun modo le tutele per i lavoratori, pone a carico delle imprese ulteriori adempimenti burocratici.
Evidenziamo infine, ed ancora “purtroppo”, la reintroduzione dell’obbligo (soppresso dal DL originario) di stabilizzare (ossia confermare a tempo indeterminato) una quota degli apprendisti giunti al termine del periodo formativo, al fine di poter procedere ad ulteriori assunzioni in apprendistato. Nel testo emendato, tale obbligo riguarda solo i datori di lavoro con almeno 30 dipendenti e la percentuale minima di stabilizzazione è pari al 20%. L’introduzione di un vincolo di carattere legislativo é inutile perché risultati analoghi risultano conseguibili attraverso la contrattazione collettiva.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 di ieri, diventa operativo il bonus di 80 euro in busta paga, disciplinato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66, provvedimento che prevede numerosi interventi finalizzati a una maggiore efficienza, razionalizzazione ed equità e a favorire il rilancio del Paese.
Punto focale della “manovra” è il riconoscimento di un credito ai lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro, che va ad incrementare la retribuzione netta, con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.
Inserendo il nuovo comma 1-bis nell’art. 13 del TUIR, l’art. 1 del DL 66/2014 prevede infatti che, in attesa di un intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per il 2015, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, è riconosciuto un credito non soggetto ad imposizione fiscale e contributiva (c.d. “bonus”) ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.
In particolare, il nuovo bonus riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del TUIR:
– compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
– borse di studio e assegni di formazione professionale;
– compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
– remunerazioni dei sacerdoti;
– prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
– compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
In relazione ai titolari dei suddetti redditi, il bonus non è però applicabile ai c.d. “incapienti”, in quanto è necessario che l’IRPEF lorda calcolata sui redditi in esame sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del TUIR, i cui importi sono stati incrementati dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); non rilevano quindi le altre detrazioni d’imposta (es. per familiari a carico od oneri detraibili).
In pratica, sono esclusi dal bonus in esame i lavoratori dipendenti o assimilati con un reddito complessivo fino a 8.145 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore al suddetto limite di “incapienza”, il riconoscimento del bonus avviene con modalità differenziate a seconda che abbiano un reddito complessivo:
– fino a 24.000 euro;
– oppure superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che il bonus:
– si applica solo per il periodo d’imposta 2014 e va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del DL 66/2014), a partire dal primo periodo di paga utile;
– è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso;
– va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In pratica, nella generalità dei casi, il bonus è destinato a “spalmarsi” su otto retribuzioni mensili del 2014, a partire da quella di maggio e fino a quella di dicembre.
Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, infatti, è previsto un bonus di 640 euro, che suddiviso per 8 mensilità fanno esattamente i “famosi” 80 euro netti in più in busta paga.
Per i contribuenti rientranti nel limite di 24.000 euro, il bonus di 80 euro mensili è fisso ed è uguale per tutti, non essendo parametrato al livello di reddito complessivo.
Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro, si applica tale parametrazione, in quanto è previsto che il credito di 640 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
In tal caso si applica quindi un meccanismo “a scalare”, analogo a quello previsto per le detrazioni IRPEF, che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000 euro. Ad esempio, considerando le suddette 8 mensilità e un reddito complessivo di:
– 24.200 euro, il bonus è di 576 euro (72 euro al mese);
– 24.500 euro, il bonus è di 480 euro (60 euro al mese);
– 24.800 euro, il bonus è di 384 euro (48 euro al mese);
– 25.000 euro, il bonus è di 320 euro (40 euro al mese);
– 25.400 euro, il bonus è di 192 euro (24 euro al mese);
– 25.700 euro, il bonus è di 96 euro (12 euro al mese);
– 25.950 euro, il bonus è di 16 euro (2 euro al mese).
Il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73 (es. datori di lavoro e committenti, privati e pubblici).
I beneficiari non devono quindi presentare alcuna richiesta, fermo restando che il sostituto d’imposta deve verificare che sussistano le condizioni per usufruire dell’agevolazione.
Per erogare il bonus, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; tali importi non dovranno quindi essere versati all’Erario o all’INPS (ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche). Infine l’importo del bonus riconosciuto dovrà inoltre essere indicato nel modello CUD.