Nullità delle cartelle per omesso o carente versamento

| 03/09/2013

Con la sentenza 20211 di oggi della Corte di Cassazione, con una motivazione molto sintetica, si afferma un fondamentale principio di diritto: sono nulle le cartelle di pagamento prive di parte motiva, intendendosi per tali quelle che fanno riferimento ad “omessi o carenti” versamenti.
Nonostante non lo si evinca direttamente dal testo della sentenza, sembra che si tratti di una cartella emessa sulla base della dichiarazione, stante il riferimento agli omessi versamenti.
Sembra troppo bello per essere vero, specie dopo che la stessa Corte di Cassazione varie volte ha affermato che la cartella di pagamento, dal punto di vista della motivazione, è un atto “di serie B”, sopratutto quando viene formata in seguito alla notifica di un avviso di accertamento.
Questa non è la sede per dilungarsi sul problema relativo alla necessità della motivazione anche negli atti di riscossione, per cui è sufficiente ricordare come sia lo stesso art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente a imporre un’adeguata motivazione per tutti i provvedimenti impositivi, ivi inclusi quelli di riscossione.
Leggendo la seppur breve sentenza, pare proprio che sia così. Il Collegio ha accolto la proposta del relatore, affermando che “l’indicazione di un omesso o carente versamento non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale”.
Qualche dubbio suscita l’inciso seguente, a detta del quale: “e l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio”.
In altre parole, se l’Agenzia delle Entrate avesse voluto contestare la parte della sentenza “secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione” il rimedio sarebbe stato la revocazione ordinaria per errore di fatto?
Perciò, sarebbe un errore di fatto (errore percettivo del giudice emergente dal raffronto tra la sentenza e gli atti di causa) quello testé rammentato?
Non potendo esaminare gli atti di causa, ci si limita a sollevare detta perplessità, rilevando nel contempo che, ai nostri fini, nulla dovrebbe cambiare, per cui il principio della nullità delle cartelle motivate con semplice richiamo all’omesso versamento rimane tale.
Vista la prassi degli agenti della riscossione, la sentenza costituisce un precedente importante, anche perché, ragionando in questo modo, tutte le cartelle potrebbero essere concretamente viziate da nullità.
Se questo fosse davvero il pensiero dei Giudici della Cassazione, i contribuenti da oggi sono più tutelati. È inutile affermare, come si è sempre fatto sia dalla Cassazione che dalla parte pubblica, che il contribuente già è reso edotto del motivo per cui è stato formato il ruolo, perchè così non è, almeno così non è se si vaglia la ratio legis sottesa allo Statuto dei diritti del Contribuente.
Il contribuente, se non fornito di conoscenze fiscali, dalla dicitura “omesso o carente versamento” non può capire nulla. Per prima cosa non comprende se si tratta di versamento carente od omesso, poi occorrono, per le fattispecie di più immediata percezione, almeno due o tre righe di vera e propria parte motiva, che facciano, una volta per tutte, venire meno la necessità di interpretare codici e numerazioni.
Per farla breve, la motivazione del “perché” è stato formato il ruolo dovrebbe essere chiara come quella relativa al “come” pagare.