Nuova condanna per carte carburante false
Dott. Alessio Pistone | 07/05/2014
La distinzione tra le fattispecie di cui all’art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) e all’art. 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”) del DLgs. 74/2000 è il punto di interesse della sentenza n. 18698 depositata ieri dalla Cassazione.
La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte consisteva nell’utilizzo a fini fiscali, nell’ambito di attività imprenditoriale, di schede carburante falsificate.
Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la condotta di utilizzo delle schede, oltre a quella di falsificazione (ammesso che fosse al medesimo riferibile), dovesse integrare la fattispecie più favorevole (per il mancato superamento delle soglie di punibilità) di cui all’art. 3 e non quella, contestata e ritenuta nel giudizio di merito, di cui all’art. 2.
La Cassazione ha respinto l’assunto, confermando la sentenza di condanna per l’originaria imputazione.
In sostanza, la Corte ha riconosciuto che l’art. 3 disciplina un’ipotesi residuale rispetto a quella della norma precedente (“fuori dai casi previsti dall’art. 2”), integrabile – al mancato superamento di una soglia dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all’imposta – solo ad opera di determinate categorie di contribuenti.
La fattispecie si fonda, infatti, su “una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” e sull’utilizzo “di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento”, così che prescinde dall’uso di false fatturazioni o documentazione equipollente ed è riferibile solo a soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Diversamente per la distinta fattispecie di cui all’art. 2, che può essere integrata da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA. In questo senso si pone la chiara lettera della norma (“il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”, art. 2 comma 2).
Pertanto, per la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9673/2011 e 12284/2007) cui la pronuncia in esame si allinea, l’elemento di distinzione tra le dette fattispecie non è dato dal tipo di falsificazione posta in essere, materiale o ideologica, ma piuttosto dalla natura e dall’efficacia probatoria del documento usato per commettere la frode fiscale, del quale verrà a rilievo la caratteristica più o meno subdola.
In altre parole, ai fini dell’art. 2 devono aversi “fatture o altri documenti ad esse equiparati” il cui valore probatorio deriva dalla “apparente affidabilità della documentazione contabile corrispondente allo schema normativo, cui la legge collega determinate conseguenze in materia fiscale”, mentre per l’art. 3 è sufficiente “una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” avvalendosi “di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento” (Cass. n. 46785/2011).
Si tratta, quindi, di un rapporto c.d. di specialità reciproca, nel senso che ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono, in chiave specializzante, da un lato, l’utilizzazione di fatture e documenti relativi a operazioni inesistenti, dall’altro una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, accompagnata dall’utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che è stato lo stesso ricorrente a riconoscere che le schede-carburante sono equiparate (art. 1 lett. a) del DLgs. 74/2000) alle fatture perché soggette agli obblighi di annotazione e conservazione previsti agli artt. 25 e 39 DPR 633/1972, nel testo vigente al momento dei fatti contestati.
Pertanto, viene respinta la pur suggestiva argomentazione del ricorrente, fondata sul rilievo della diversità tra colui che compie il falso e colui che lo utilizza, posto che, se la sovrapposizione delle due figure potrebbe anche giustificare la contestazione di cui all’art. 3, la sicura natura di fattura delle schede-carburante costituisce – per la costante giurisprudenza di legittimità – l’elemento specializzante che riconduce alla fattispecie di cui all’art. 2 (Cass. nn. 5642/2011 e 12284/2007).