Nuove regole per sanare lo splafonamento
Dott. Alessio Pistone | 07/02/2017
Con la risoluzione n. 16 di ieri, 6 febbraio 2017, emessa a seguito di un’istanza di interpello in cui una società chiedeva conferma che fosse ancora attuale la possibilità di regolarizzare il superamento del plafond mediante computo dell’imposta e degli interessi nelle liquidazioni periodiche, viene spiegato che é possibile sanare lo “splafonamento IVA” con il versamento delle sole sanzioni, tramite modello F24, inserendo IVA e interessi nelle liquidazioni periodiche, purché la regolarizzazione sia effettuata entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzata la violazione.
Il tema delle modalità di regolarizzazione dello splafonamento è stato affrontato dapprima con la nota n. 39186/1999, che ha consentito al cliente “esportatore abituale” di sanare la violazione commessa – senza la necessità di coinvolgere il fornitore – mediante emissione di un’apposita autofattura in duplice esemplare da annotare nel (solo) registro IVA acquisti, procedendo al versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento operoso.
Con la circolare n. 98/2000, in un’ottica di semplificazione, si è riconosciuta, altresì, la facoltà di far confluire imposta e interessi dovuti in sede di liquidazione periodica.
Con la circolare n. 50/2002 l’Agenzia delle Entrate ha enunciato chiaramente tre modalità alternative per la regolarizzazione dello splafonamento: richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente; emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi; assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica, con obbligo di versamento della sola sanzione dovuta.
La risoluzione n. 16/2017, dissipando dubbi sollevati anche da qualche autore, chiarisce che le successive circ. nn. 12/2008 e 12/2010 non hanno menzionato la terza procedura citata perché riferita a casi “per i quali detta forma di regolarizzazione era ormai inibita”, essendo spirato il termine per far “confluire la maggiore IVA nella liquidazione periodica dell’anno in cui era stata commessa la violazione”.
Ciò premesso, la ris. conferma le tre seguenti modalità operative per regolarizzare lo “splafonamento”:
– nota di debito da parte del fornitore, che comporta la richiesta al cedente/prestatore di emettere una nota di variazione in aumento dell’IVA, con l’avvertenza che in questa ipotesi “resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni”;
– autofattura con versamento di imposta, interessi e sanzioni, che comporta: emissione di un’autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata; versamento dell’imposta e degli interessi; annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti; presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate; indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione; versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione, in misura ridotta.
– emissione di un’autofattura con versamento delle sole sanzioni, che comporta: emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento; assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti; presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate; versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione in misura ridotta.
Infine, la risoluzione in commento afferma che la presentazione all’ufficio dell’autofattura può essere effettuata entro (ma non oltre) il termine della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la regolarizzazione è effettuata.