Omesso versamento dell'IVA

| 18/10/2012

Il reato di omesso versamento dell’IVA, di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente. Di conseguenza, ove da tale dichiarazione non emerga alcun debito (risultando anzi un credito), non è integrata la condotta prevista dalla suddetta disposizione normativa.
Ad affermarlo èla Corte di Cassazione nella sentenza 15 ottobre 2012 n. 40361.
Il rappresentante legale di una srl veniva indagato per la fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale”, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), qualora l’ammontare non versato sia superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Occorre, quindi, che: il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale IVA dalla quale risulti un saldo debitorio; l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata all’Erario; la condotta omissiva, per importi superiori a 50.000 euro, si protragga oltre il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Nel caso di specie, a seguito del controllo effettuato ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72, risultava il mancato versamento, entro il 27 dicembre 2008, di 70.362 euro di IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate denunciava, quindi, il fatto alla competente Procura della Repubblica, che richiedeva il sequestro preventivo di una serie di beni (conti correnti, oggetti di valore contenuti in una cassetta di sicurezza e beni mobili registrati) per un valore equivalente al profitto del reato; ciò in funzione dell’eventuale successiva confisca. Contro il provvedimento cautelare la difesa dell’indagato proponeva ricorso al Tribunale deducendo che, con riferimento all’anno d’imposta in questione, come risultava dalla dichiarazione allegata, sussisteva non un debito IVA di 70.362 euro, ma un credito di pari importo, dal quale avrebbe dovuto desumersi un errore dell’Agenzia delle Entrate nella determinazione dell’imposta evasa, che avrebbe cancellato qualsiasi profilo penale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso osservando come l’Agenzia delle Entrate non avesse ritenuto di accedere alla prospettazione del contribuente circa l’esistenza e l’entità del credito IVA in questione, e come non dovesse considerarsi quella la sede per valutare l’eventuale erroneità del calcolo operato dall’Agenzia delle Entrate. Veniva, quindi, proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Cortereputa fondato il ricorso. I giudici di legittimità ritengono opportuno ribadire, in primo luogo, come la fattispecie in questione si consumi nel momento in cui scade il termine previsto della legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste; di conseguenza, è necessario che l’omissione del versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (ex art. 6 comma 2 della L. 405/90). A fronte di ciò, si evidenzia come la contestazione operata dal ricorrente attenga al presupposto di fatto del reato contestato. Si eccepiva, infatti, come dalla dichiarazione IVA per il 2007 risulti un credito, e non un debito, di 70.362 euro. Il Tribunale prende in considerazione tale argomentazione difensiva e riferisce anche del fatto che essa sia fondata sulla dichiarazione IVA allegata in copia al ricorso. Sottolinea, tuttavia, come l’Agenzia delle Entrate abbia disconosciuto il credito IVA perché la dichiarazione per l’anno 2007 era stata presentata tardivamente. Circostanza che – pur escludendosi profili penali in relazione alla fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione) – pone la questione, di natura tributaria, se la tardività della dichiarazione IVA faccia decadere o meno il contribuente dal diritto alla detrazione IVA.
Ad ogni modo – osserva la Suprema Corte– il reato di omesso versamento dell’IVA presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente. Ove, invece, tale dichiarazione non evidenzi alcun debito (risultando anzi un credito) non è integrata la condotta prevista dalla suddetta disposizione normativa.
Altro è, invece, indagare l’effettiva esistenza (fittizietà) di tale credito; evenienza che potrebbe rilevare con riferimento ai reati di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) o fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000). Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’ordinanza dispositiva del sequestro e rinvio al competente Tribunale per il riesame del presupposto del fatto.