Omesso versamento ritenute previdenziali
Dott. Alessio Pistone | 22/05/2014
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139/2014 depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis del DL 463/1983 (“omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”) per non prevedere tale fattispecie di reato, a differenza dell’art. 10-bis del DLgs 74/2000 (“omesso versamento di ritenute certificate”), una soglia che limiti la punibilità del soggetto obbligato.
In sostanza, la lesione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.) deriverebbe dalla considerazione che, in situazioni che si assumono identiche, all’omesso versamento delle ritenute previdenziali, anche di modesto importo, consegue sempre responsabilità penale che è, invece, limitata alle ipotesi di maggiore gravità (soglia di 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta) nel caso di omissione del sostituto d’imposta.
Deve rilevarsi che, in passato, la questione di costituzionalità della fattispecie di cui all’art. 2 comma 1-bis, sollevata con riferimento alla previgente fattispecie di omesso versamento delle ritenute di imposta (art. 2 DL 429/1982 conv. L. 516/1982) era già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale (ord. n. 206/2003 confermata da ord. n. 139/2004).
Il giudice rimettente ha dato atto del precedente nella sua ordinanza, ma ha giustificato la riproposizione della questione richiamando una sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite penali della Cassazione (sentenza n. 1327/2005 ribadita da sentenza n. 37954/2011) per cui “la posizione del datore di lavoro-sostituto d’imposta è completamente sovrapponibile a quella del datore di lavoro che effettua le trattenute sulle retribuzioni per riversarle alla Cassa edile, e, a maggior ragione, a quella del datore di lavoro che effettua le ritenute dei contributi previdenziali”.
Da questa “sovrapponibilità” delle situazioni poste a confronto, conseguirebbe, appunto, ad avviso del rimettente, l’irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio adottato dal legislatore penale nel non prevedere una soglia di punibilità per la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1-bis DL n. 463/1983.
Ad ulteriore sostegno della illegittimità della norma censurata, il rimettente ha anche richiamato il principio (art. 2116 c.c. ), di autonomia della prestazione previdenziale rispetto all’effettivo pagamento dei contributi, che proverebbe la “assoluta indifferenza per il lavoratore in relazione al versamento o meno delle ritenute [da parte del datore di lavoro], in maniera del tutto analoga al mancato versamento delle ritenute fiscali”.
Nel respingere per manifesta infondatezza la questione, la Corte ha sostanzialmente richiamato la sua precedente pronuncia, affermando che gli obblighi tributari e previdenziali di cui trattasi, pur rientrando in egual modo nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, sono correlativi a interessi distinti, rispettivamente presi in considerazione da due diversi precetti costituzionali: l’art. 53 (comma 1, “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”) e l’art. 38 (comma 2, “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”).
Ne consegue che, coerentemente con l’ampia discrezionalità del legislatore nel modulare le scelte sanzionatorie, “per assicurare il rituale adempimento degli anzidetti obblighi sono prevedibili differenziati e specifici sistemi, nell’ambito di ciascuno dei quali la sanzione penale rappresenta soltanto uno dei mezzi cui il legislatore può ricorrere, sicché la valutazione della ragionevolezza delle diverse opzioni sanzionatorie prescelte va effettuata nell’ambito di ciascun sistema”.
Tanto premesso, per la Corte non vi è irragionevolezza nel caso di specie, posto che non si ritiene corretta la comparazione tra la fattispecie in esame e quella di cui all’art. 10-bis del DLgs n. 74/2000.
Infatti, da un lato, l’art. 2, comma 1-bis del DL n. 463/1983 ha il fine di reprimere il grave fenomeno dell’evasione contributiva, prevedendo, per il datore di lavoro, nell’ipotesi di mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori, sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria, accompagnate dall’ulteriore obbligo di versare una somma aggiuntiva, fino a due volte l’importo, in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi dovuti. Dall’altro, il reato tributario risponde alla diversa finalità perseguita dal legislatore penale nel prevedere un ristretto numero di fattispecie caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell’Erario, con soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi.
Ma il raffronto tra le fattispecie risulta per la Consulta improponibile anche sotto il profilo strutturale. Mentre la disposizione impugnata contempla un reato a consumazione istantanea con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione, l’art. 10-bis del DLgs. n. 74/2000 prevede una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce di configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività.
L’eterogeneità delle norme in esame è espressione di autonome scelte del legislatore, non irragionevoli e neppure arbitrarie, in considerazione della natura e dell’intensità degli interessi protetti, ai quali corrisponde la modulazione degli interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate.
Da ultimo, la Corte evidenzia come proprio la previsione dell’art. 2116 c.c. – richiamato dal giudice rimettente e riguardante l’autonoma erogazione della prestazione previdenziale rispetto alla regolarità o meno del versamento dei relativi contributi – comprova ulteriormente il rafforzamento normativo della tutela di tali diritti del lavoratore, su cui non può ricadere, anche per la tutela del regolare finanziamento del sistema previdenziale, il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi.