Operatività degli amministratori di società di capitali
Dott. Alessio Pistone | 14/02/2013
In presenza di uno statuto di srl che conformi la propria disciplina dell’amministrazione a quella della spa – richiamando, tra l’altro, l’art. 2381 c.c. e riconoscendo ai soci la possibilità di consentire al CdA la delega di proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri – deve applicarsi analogicamente la disciplina del modello azionario per colmare le lacune contenute nell’art. 2476 c.c. e, quindi, anche per risolvere il problema delle c.d. deleghe non autorizzate o atipiche, rispetto alle quali la riforma del diritto societario ha escluso l’operatività del vincolo di solidarietà.
A stabilirlo è il Tribunale di Lucca nella sentenza del 23 gennaio 2013, inrelazione al caso di una srl che agiva nei confronti del suo ex amministratore delegato perché, in conseguenza dell’omesso controllo sull’operato di un impiegato amministrativo (responsabile, tra l’altro, dell’emissione di assegni con firma di traenza dell’amministratore falsificata e di bonifici bancari verso soggetti che non avevano effettuato alcuna prestazione in favore della società), le aveva cagionato un rilevante danno patrimoniale. L’amministratore contestava nel merito la sussistenza di una condotta negligente e, comunque, chiamava in garanzia un altro componente del CdA, che si occupava degli aspetti operativi e che aveva il potere/dovere di effettuare controlli sull’amministrazione, affinché, in caso di condanna, fosse tenuto a mallevarlo di quanto eventualmente pagato.
Il Tribunale di Lucca respinge quest’ultima domanda. Premesso che in presenza di una srl con struttura gestoria ispirata a quella della spa – richiamando, tra l’altro, l’art. 2381 c.c. e riconoscendo ai soci la possibilità di consentire al CdA la delega di proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri – deve applicarsi, analogicamente, la disciplina del modello azionario per colmare le lacune contenute nell’art. 2476 c.c., e si pone, innanzitutto, il problema della rilevanza della c.d. delega non autorizzata o atipica, dal momento che la delega all’amministratore contro il quale la società agiva era stata conferita dal CdA in assenza di preventiva autorizzazione dei soci.
Anteriormente alla riforma del diritto societario, la Cassazioneha negato la validità della delega non autorizzata (cfr. Cass. 29 agosto 2003 n. 12696 e 4 aprile 1998 n. 3483). La dottrina, invece, ne ha riconosciuto la validità, ferma la sua inidoneità ad escludere la responsabilità solidale di tutti gli amministratori verso la società (esclusione possibile solo se la delega fosse stata preventivamente consentita dai soci).
In esito alla riforma del diritto societario, il secondo periodo dell’art. 2392, comma 1 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili, verso la società, dei danni derivanti dal fatto di non avere adempiuto i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la necessaria diligenza, “a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di «funzioni in concreto attribuite» ad uno o più amministratori”, laddove la vecchia formula normativa prevedeva la responsabilità solidale “a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori”.
Secondo la prevalente ricostruzione dottrinale, la modifica normativa avrebbe dato rilevanza normativa alla prassi delle deleghe non autorizzate, sicché anche in tal caso opererebbe l’esclusione del vincolo di solidarietà. In particolare, poi, secondo una prima variante di tale soluzione interpretativa, gli amministratori deleganti sarebbero responsabili negli stessi limiti previsti dall’art. 2381 c.c. per la delega autorizzata, con esclusione di qualsiasi differenza, sul piano della disciplina della responsabilità dei consiglieri deleganti, tra deleghe autorizzate e non. In base ad una diversa variante, invece, la limitazione di cui all’art. 2381 c.c. non potrebbe applicarsi in caso di delega non autorizzata, con la conseguenza che i consiglieri deleganti sarebbero tenuti, in forza del generale dovere di amministrare diligentemente, ad esercitare una più penetrante, analitica e continua vigilanza sull’esercizio delle attribuzioni dei delegati.
Secondo altra ricostruzione, invece, la nuova disciplina sarebbe equivalente a quella precedente, operando in presenza di una delega autorizzata: solo in tal caso sarebbe escluso il vincolo di solidarietà e gli amministratori deleganti vedrebbero esclusa la responsabilità per le funzioni delegate. A fronte di delega non autorizzata, di contro, permarrebbe la responsabilità solidale verso la società, salva la necessità di valutare l’incidenza della delega atipica nei rapporti interni in caso di regresso tra coobbligati.
Il Tribunale di Lucca opta per la prima interpretazione sopra sintetizzata perché maggiormente aderente alla lettera del nuovo art. 2392 c.c., dove l’espressione “funzioni in concreto attribuite” sembra evocare l’assenza di delega autorizzata, con attribuzione di rilevanza esterna anche alla delega non autorizzata. Quindi, pur derivando la responsabilità del delegato dalla violazione di doveri propri delle attribuzioni delegategli dal CdA in assenza di autorizzazione dei soci, l’azione di regresso nei confronti del delegante non è ammissibile, stante l’esclusione del vincolo di solidarietà.