Operazioni con Singapore, Malaysia e Filippine

| 07/09/2015

La disciplina relativa alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 110 comma 10 e ss. del TUIR) è stata interessata, negli ultimi mesi, da tre rilevanti modifiche normative (legge di stabilità 2015, DM 27 aprile 2015 e DLgs. internazionalizzazione), la cui decorrenza non è stata, in alcuni casi, individuata dal legislatore.
Come verrà nel prosieguo esaminato, nei modelli UNICO 2015 è preferibile adottare un atteggiamento prudenziale, che si sostanzia nel differimento al periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) delle novità riguardanti gli Stati da considerare “black list” e i presupposti di deducibilità dei costi.
Nel ripercorrere, in sintesi, gli interventi normativi che si sono succeduti, va ricordato che l’art. 1 comma 678 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha revisionato i criteri per l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati disponendo che la stessa fosse effettuata, con apposito decreto, avendo riguardo al solo parametro dell’assenza di strumenti per un adeguato scambio di informazioni.
In attuazione della norma, il DM 27 aprile 2015 ha modificato il DM 23 gennaio 2002, escludendo dalla black list alcuni Paesi quali, ad esempio, Emirati Arabi, Singapore, Filippine e Malaysia e, più in generale, gli Stati o territori legati all’Italia da accordi per lo scambio di informazioni nel contempo conformi all’art. 26 del modello OCSE e già in vigore.
La ragione dell’eliminazione dell’adempimento, per i rapporti con gli Stati “collaborativi”, deve essere ascritta al graduale processo di sostituzione del monitoraggio delle operazioni in UNICO con il flusso di informazioni provenienti da tali Stati, ove richieste dal Fisco italiano. Tale ratio spiega altresì il permanere nella black list, anche a seguito della revisione operata dal DM 27 aprile 2015, di Stati, quali ad esempio la Svizzera, il Liechtenstein, Monaco o Hong Kong, con i quali gli accordi, benché conformi agli standard OCSE (o modificati allo scopo per renderli conformi), non sono ancora in vigore.
Come anticipato, in linea generale queste nuove regole, che comporterebbero l’esclusione dagli obblighi di indicazione separata dei costi per i rapporti con gli Stati esclusi dalla black list, dovrebbero applicarsi dal 2015, periodo di imposta di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e del DM 27 aprile 2015 (con effetto, quindi, dal modello UNICO 2016). In realtà, se si guarda alla ratio delle modifiche legislative, l’inclusione nella nuova lista dei soli Stati per i quali non sussistono strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali autorizzerebbe un’efficacia retroattiva delle nuove norme, con conseguente impatto su UNICO 2015: ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate inoltrasse alla corrispondente Amministrazione di Singapore una richiesta di informazioni in merito ad una transazione avvenuta in tale Stato nel 2014, in forza della vigente Convenzione tra i due Stati l’Amministrazione di Singapore sarebbe tenuta a dare corso alla richiesta in merito all’esistenza della società localizzata all’estero, nonché all’effettiva esecuzione dell’operazione, anche con riscontri bancari.
In tal senso, il sistema di scambio di informazioni sarebbe sostitutivo della separata indicazione dei costi in UNICO 2015, posto che le clausole per lo scambio previste nella Convenzione Italia-Singapore coprono il periodo d’imposta 2014.
Analoga richiesta non troverebbe, invece, riscontro per ciò che attiene – ad esempio – ai rapporti con le imprese “agevolate” residenti in Svizzera, stante la tutela del segreto bancario tuttora prevista da tale Stato, la quale cesserà solo una volta che entreranno in vigore le modifiche alla Convenzione con l’Italia siglate lo scorso 23 febbraio 2015 (le quali, in ogni caso, non sarebbero retroattive al 2014).
Le illustrate circostanze sembrano avvalorare la conclusione per cui la nuova lista sia costruita escludendo gli Stati o territori con i quali siano in vigore strumenti per lo scambio di informazioni conformi agli standard OCSE. Tale logica appare però disattesa se si guarda ad altri Stati esclusi come Bermuda, Gibilterra o Isole Cayman con i quali gli accordi, pur se firmati (e in alcuni casi ratificati dall’Italia) non coprono il periodo di imposta 2014, con la conseguenza che un’eventuale richiesta da parte dell’Italia avente ad oggetto tale periodo potrebbe essere legittimamente rifiutata.
In considerazione dell’incertezza relativa ai criteri di revisione adottati e in mancanza di indicazioni relative alla decorrenza da parte dell’Amministrazione finanziaria, risulta quindi consigliabile, in un’ottica prudenziale, non tenere conto delle modifiche previste dal DM 27 aprile 2015 nella compilazione di UNICO 2015, posticipandone quindi gli effetti alla dichiarazione successiva e, di fatto, indicando separatamente in UNICO 2015 i costi se la controparte è localizzata in uno degli Stati menzionati dal DM 23 gennaio 2002 nella sua formulazione ante DM 27 aprile 2015. In questo senso, continueranno ad essere segnalate in modo separato in UNICO 2015 le operazioni con, ad esempio, Emirati Arabi, Singapore, Filippine e Malaysia.
La decorrenza differita al periodo di imposta 2015 (UNICO 2016) è invece normativamente prevista dal DLgs. internazionalizzazione per le novità concernenti la deducibilità dei costi black list entro il valore normale e, nel caso di superamento del valore normale, subordinatamente alla prova dell’effettivo interesse economico. Sotto il profilo dichiarativo, va tuttavia evidenziato che l’obbligo di separata indicazione permane in entrambe le ipotesi.
Alla luce del quadro normativo ad oggi delineatosi, se si prendono ad esempio le operazioni con le imprese svizzere non soggette alle imposte municipali e cantonali, esse continuerebbero ad essere monitorate sia in UNICO 2015, sia in UNICO 2016, a prescindere dal fatto che l’importo superi o meno il valore normale.
Dal 2015 (UNICO 2016) saranno, invece, escluse dal monitoraggio di cui all’art. 110 comma 10 e ss. del TUIR le operazioni (sempre a titolo esemplificativo) con Singapore; in questo caso, la deducibilità dei relativi costi potrà essere sindacata dall’Amministrazione finanziaria solo in base ai criteri ordinari (inerenza, certezza e obiettiva determinabilità ecc.), ma non per il “semplice” fatto che essi eccedono il valore normale e non è stato dimostrato l’effettivo interesse economico, in quanto si tratta di operazioni che dal 2015 risultano strutturalmente estranee all’art. 110 comma 10 del TUIR.