Operazioni sospette al vaglio dei segnalatori
Dott. Alessio Pistone | 18/02/2013
Per l’adempimento dell’obbligo sancito dall’art. 41 del DLgs. 231/2007, la definizione di riciclaggio è quella fornita dall’art. 2 del DLgs. 231/2007. La normativa vigente prevede che, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
– la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni (lett. a);
– l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (lett. b);
– l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (lett. c);
– la partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione (lett. d).
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui sopra, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
Tale definizione si differenzia dalle fattispecie penali di “riciclaggio” (art. 648-bis c.p.) e di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (art. 648-ter c.p.) principalmente per l’attribuzione di rilevanza:
– a qualsiasi attività criminosa, laddove le fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. presentano come “reati presupposto” rispettivamente i “delitti non colposi” e i “delitti”;
– a condotte estranee alla tipicità del reato di riciclaggio (“l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa”) e riconducibili all’interno del reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.;
– all’autoriciclaggio o all’autoreimpiego, ovvero alla condotta di riciclaggio o reimpiego posta in essere dallo stesso autore che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti fatti oggetto di riciclaggio o reimpiego (stante la mancanza della clausola di esclusione, “fuori dei casi di concorso nel reato”, presente negli artt. 648-bis e 648-ter c.p.).
Nel contesto del tentativo di ricondurre a coerenza il sistema, contenendo entro limiti di maggiore ragionevolezza l’obbligo di segnalazione, una possibile soluzione, prospettata da una parte della dottrina, risulta ravvisabile in un’interpretazione teleologicamente orientata dell’art. 2 del DLgs. 231/2007, conforme allo scopo e, quindi, restrittiva, posto che in nessun caso si dovrebbe prescindere da una modalità di condotta che comporti, e non solo a livello di intenzione, un potenziale ostacolo all’identificazione della provenienza illecita del provento.
In particolare, se si considera che la caratteristica essenziale delle “ipotesi tipiche” di riciclaggio (conversione o trasferimento) è rappresentata dalla finalizzazione soggettiva della condotta a mascherare la fonte illecita dei mezzi economici che alimentano l’operazione economico-finanziaria in cui la condotta stessa si traduce, è parsa irragionevole la collocazione nella sola lett. a) dell’art. 2 del DLgs. 231/2007 della specificazione che le condotte debbano essere commesse allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Sarebbe allora necessario reputare tale requisito indispensabile per tutte le condotte contemplate nell’art. 2 del DLgs. 231/2007, pena un’incomprensibile disomogeneità di trattamento e la previsione di un maggiore rigore selettivo – e, di conseguenza, di un più ristretto ambito di tutela – proprio per le ipotesi di conversione o trasferimento, che però sono le più significative e pericolose per l’interesse tutelato.
Né la lettura estensiva appare giustificabile in ragione della sufficienza del “sospetto” nell’ambito del sistema preventivo del DLgs. 231/2007. L’art. 41, infatti, impone di segnalare l’operazione sospetta quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che “siano in corso” o “siano state compiute o tentate” operazioni di riciclaggio, con conseguente restrizione a qualcosa di passato o di presente ed esclusione di fatti di riciclaggio futuri e incerti, ancorché ipotizzabili. Per “fatti in corso” dovrebbe intendersi anche una condotta che abbia già tutte le caratteristiche di un fatto di riciclaggio ovvero, come ipotizzato, connotato quantomeno da un “reimpiego camuffante”. Nessuna responsabilità, quindi, per omessa segnalazione di operazioni sospette dovrebbe sorgere a fronte di una mera previsione di comportamento o di condotte che si fermano alla realizzazione del solo “reato presupposto”.