Opposizione del segreto professionale

| 03/11/2017

Il commercialista deve sapere quali sono i suoi obblighi di collaborazione con l’autorità giudiziaria ed entro quali confini operano
Assai di frequente, nei processi penali e nelle indagini per reati di carattere finanziario o commerciale, il professionista che assiste il contribuente o l’imprenditore inquisito rappresenta per la pubblica accusa un teste di significativa importanza.
Tale considerazione ha particolare pregnanza per la posizione del commercialista, il quale (a prescindere dai casi in cui è lui stesso a suggerire al cliente quali condotte tenere onde frodare l’Erario o i creditori, nel qual caso evidentemente si rischia l’incriminazione a titolo di concorso nell’illecito penale) è assai di frequente consapevole dei piani del suo assistito, ne conosce i profili più nascosti e quindi può contribuire in maniera significativa all’attività investigativa del pubblico ministero.
Il commercialista, dunque, spesso si trova di fronte a un dilemma insolubile, dovendo prestare osservanza a due precetti incompatibili: da un lato, al pari di ogni cittadino, deve collaborare con l’autorità inquirente nello svolgimento delle indagini, riferendo, una volta che viene interpellato, di quanto è a conoscenza circa la condotta penalmente rilevante del suo cliente; dall’altro, il contratto stipulato con il cliente lo vincola a un patto di fedeltà e segretezza, che verrebbe indiscutibilmente violato nel caso fornisse al pubblico ministero le informazioni da questo richieste.
In realtà, questa particolare situazione in cui può versare il commercialista è stata presa in esame dal legislatore italiano, il quale ha dettato una disciplina senz’altro idonea a far venir meno ogni profilo problematico.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DLgs. n. 139/2005, legge istitutiva dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, “gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società o enti”.
Sulla base di questa disciplina, quindi, anche per i commercialisti sussiste il diritto di avvalersi del segreto professionale; e ciò significa che, di fronte al dubbio che abbiamo prospettato in precedenza, ovvero collaborare con il pubblico ministero o tutelare la posizione del cliente, il professionista può senz’altro optare, senza alcun rischio di responsabilità penale, per la seconda posizione.
Tutto risolto, dunque? Non proprio secondo la Cassazione, la quale in una recente decisione (la n. 46588 del 2017) ha evidenziato come il diritto del dottore commercialista di avvalersi del segreto professionale può essere esercitato secondo rigide modalità.
In un processo in cui a un privato si contestava di aver operato un’intestazione fittizia di quote sociali, la procura era giunta alla prova del fatto mediante la testimonianza del professionista, il quale aveva ricostruito l’effettiva titolarità delle quote. In sede di giudizio di legittimità, la difesa lamentava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del commercialista della società in conseguenza della possibilità, per costui, di avvalersi del segreto professionale e del fatto che a costui non fossero stati fatti gli avvisi previsti per i prossimi congiunti dell’imputato.
Nessuna disposizione impone un previo avviso sulla facoltà di astenersi
La Cassazione ha però respinto il ricorso, in quanto il professionista non aveva opposto nessun tipo di segreto e tale mancanza, pur rappresentando senz’altro una violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale, non rendeva inutilizzabile dal giudice penale la dichiarazione del dottore commercialista.
Il problema è che gli organi inquirenti, prima di raccogliere la testimonianza del professionista, non lo avevano avvisato della possibilità di opporre a chi lo interrogava il segreto professionale, ma secondo la Cassazione – e qui sta la novità della decisione – nessuna disposizione impone un previo avviso al professionista medesimo in ordine alla facoltà di astenersi.
Tale obbligo, previsto dall’art. 199 comma 2 c.p.p., in relazione ai prossimi congiunti dell’imputato, non è applicabile ai dottori commercialisti, i quali, se, da un lato, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, dall’altro, non devono essere preavvertiti di tale possibilità da chi svolge le indagini.
Insomma, il commercialista deve sapere, in virtù delle sue competenze, quali sono i suoi obblighi di collaborazione – ed entro quali confini operano – con l’autorità giudiziaria, non potendo pretendere che sia quest’ultima a ricordarglieli durante le indagini.