Overseas Business Companies

| 14/03/2013

La Corte di Giustizia, con una sentenza di oggi (causa C-527/11), stabilisce che gli artt. 213, 214 e 273 della direttiva del 28 novembre 2006, n. 112, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’Amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione IVA a un soggetto passivo per il solo fatto che il medesimo non disponga dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata. In particolare, a giudizio della Corte, tale assenza non rappresenta “indizio” sufficiente a dimostrare la probabilità che un soggetto passivo (c.d. business) commetta un’evasione fiscale.
Tuttavia, se da un lato non assume valenza la mera potenzialità di evasione, è altrettanto vero che per i Giudici della Corte non può escludersi che circostanze “particolari” di tale species, vieppiù rafforzate dalla presenza di altri elementi oggettivi, i quali spingano a sospettare intenzioni di evasione del soggetto passivo, possano validamente costituire indizi nel quadro di una valutazione complessiva del rischio di evasione. Tale passaggio è allineato (e rispettoso) all’interesse legittimo riconosciuto agli Stati membri e destinato a proteggere i loro interessi finanziari, anche da ogni possibile forma di evasione, elusione e abuso (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C 255/02, Racc. pag. I 1609, punto 71; Id. 7 dicembre 2010, R., C 285/09, Racc. pag. I 12605, punto 36).
In tale contesto, è logico allora ritenere che non assuma portata decisoria il fatto che il titolare delle quote di capitale di una società abbia già ottenuto più volte un numero di identificazione IVA (anche in assenza di un’effettiva attività economica) o, ancor più, il fatto che le quote di capitale siano state cedute a ridosso dell’attribuzione del menzionato numero, senza che l’Amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi che inducano a sospettare che il numero d’identificazione IVA attribuito possa (potenzialmente) essere utilizzato a scopo di evasione.
Per essere rispettosi del principio di proporzionalità (cfr. sentenze del 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos e a., Racc. pag. I 7797, punti 52 e 53, nonché del 21 febbraio 2008, causa C-271/06, Netto Supermarkt, punti 19 e 20), è necessario che il rifiuto d’identificare un soggetto passivo mediante un numero individuale si fondi su seri indizi nel quadro di una valutazione globale di tutte le circostanze presenti nel caso di specie. Si comprende, allora, il motivo per cui la Corte di Giustizia richiami precedenti giurisprudenziali, ai sensi dei quali l’identificazione ex articolo 214 della direttiva n. 2006/112, nonché gli obblighi ex articolo 213 della stessa, “costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto a detrazione o il diritto all’esenzione dell’IVA a titolo di una cessione intracomunitaria, nella misura in cui le condizioni materiali che fanno sorgere tali diritti siano soddisfatte” (cfr., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Rēdlihs, C 263/11).
Per l’effetto, si ricava che l’iscrizione del soggetto passivo nel registro dei soggetti passivi dell’IVA è un requisito formale o, per meglio dire, “dichiarativo” e non costitutivo, sicché non si può impedire ad un soggetto passivo di esercitare il proprio diritto alla detrazione sul solo presupposto della mancata registrazione ante utilizzo dei beni acquisiti nell’ambito della sua attività (sfera) imponibile. In una parola, il rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA, il cui scopo è di garantire il buon funzionamento del sistema IVA, non scalfisce minimamente il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA versata a monte se le condizioni materiali “a monte”, che fanno sorgere tale diritto, sono soddisfatte. Ma non solo, i giudici della Corte chiariscono che chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettui a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo, quale definito dall’art. 9, § 1, della direttiva n. 2006/112, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (cfr., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2000, Breitsohl, C 400/98, Racc. pag. I 4321, punto 34).