Parametri per il deposito del bilancio in forma abbreviata
Dott. Alessio Pistone | 09/04/2018
Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono individuate tramite alcuni parametri quantitativi di natura patrimoniale, economica e organizzativa, diretti a definire la dimensione dell’impresa. Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c., le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
1) Sotto il profilo temporale, in riferimento alle società neo-costituite non si pongono particolari problematiche, posto che il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato “nel primo esercizio” di attività. Pertanto, la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati. In riferimento alle società già in attività, invece, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato “per due esercizi consecutivi”.
2) Per quanto attiene alle modalità di computo dei limiti dimensionali, il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si determina sommando gli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D del medesimo attivo. Il parametro é desumibile direttamente dal bilancio (caso Assonime n. 9/2017). Si ritiene, quindi, che le voci dell’attivo debbano essere considerate al netto dei fondi rettificativi. I ricavi delle vendite e delle prestazioni corrispondono all’importo della voce A.1 del Conto economico. L’ammontare é, quindi, assunto al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi ex art. 2425-bis comma 1 c.c.
3) Il numero dei dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio, computando i lavoratori a tempo parziale (part time) “in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno” (art. 9 del DLgs. 81/2015). Al riguardo, Assonime (caso n. 9/2017) ha recentemente affermato che la nozione di “dipendenti occupati” prevista dalla disciplina sul bilancio abbreviato dovrebbe comprendere anche quelle figure di collaborazione organizzata dal committente (c.d. rapporti di lavoro etero-organizzati) alle quali si applica la disciplina in tema di lavoro subordinato secondo il DLgs. 81/2015 attuativo della L. 183/2014 (c.d. Jobs Act). Tali rapporti di collaborazione, infatti, essendo caratterizzati da prestazioni soggette all’esercizio di un’attività organizzativa della parte datoriale, risultano idonei a determinare la reale portata dimensionale dell’impresa.