Partite IVA iscritte agli albi fuori dalla presunzione
Dott. Alessio Pistone | 27/06/2014
Il meccanismo presuntivo introdotto dalla L. 92/2012 (la tanto criticata legge Fornero) per il contrasto delle “false partite IVA” non si applica alle prestazioni rese dagli iscritti agli ordini professionali individuati dal DM 20 dicembre 2012 (tra cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), né, in generale, a quelle svolte dagli iscritti in appositi elenchi tenuti da una P.A., subordinatamente al superamento di un esame di Stato o, comunque, alla verifica, da parte di uno specifico organo, di determinate condizioni. Resta comunque fermo che, indipendentemente dall’operatività, o meno, della presunzione, laddove siano in concreto riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, anche le suddette prestazioni lavorative possono essere “direttamente” ricondotte ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono questi i principi generali che emergono dall’interpello n. 16 del Ministero del Lavoro – pubblicato ieri, 26 giugno 2014, con specifico riferimento alla categoria dei fisioterapisti – e che appare utile richiamare, anche alla luce del minacciato rafforzamento, da parte del medesimo Ministero, dei controlli ispettivi sulle tipologie contrattuali flessibili.
Va ricordato che con l’espressione “false partite IVA” si intendono rapporti lavorativi non occasionali che, pur essendo formalmente inquadrati nell’autonomia “pura”, sotto la copertura di un contratto d’opera, in verità dissimulano forme di collaborazione ascrivibili alla c.d. “parasubordinazione” – caratterizzate dal coordinamento con il committente e dalla continuità nell’esercizio della prestazione – ovvero, addirittura, alla subordinazione. Al fine di contrastare tale fenomeno, la citata L. 92/2012, all’art. 69-bis del DLgs. 276/2003, ha introdotto una presunzione legale relativa che, al ricorrere di determinati presupposti e in mancanza di prova contraria, consente, appunto, di presumere l’inesistenza di un rapporto di lavoro autonomo “puro” e di riqualificare le prestazioni rese da lavoratori con partita IVA in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a loro volta “trasformabili”, qualora manchi uno specifico progetto, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per approfondimenti, si rinvia alla Scheda di aggiornamento 1/2013).
L’ambito applicativo della norma è stato, peraltro, opportunatamente specificato. Innanzitutto, intervenendo sui presupposti di operatività della presunzione – consistenti in indici rivelatori, se combinati tra loro, di una sostanziale dipendenza economica e di un rapporto di etero-coordinazione tra committente e lavoratore – il Ministero del Lavoro, con la circ. n. 32/2012, ha interpretato le nuove disposizioni nel senso di differire (per lo meno fino al mese di luglio 2014) i primi controlli e, dunque, la cogenza del meccanismo presuntivo, benché teoricamente già in vigore.
È stato, poi, tradotto sul piano legislativo il fatto che l’obiettivo della disciplina è principalmente quello di colpire le attività a limitato contenuto professionale, svolte da soggetti a basso reddito e non diversamente tutelati dall’ordinamento, salvaguardando, invece, le situazioni caratterizzate da una certa professionalità e redditività o, comunque, in qualche modo già regolamentate e qualificate. Da qui l’espressa esclusione dall’applicabilità della presunzione, indipendentemente dall’eventuale riscontro di indici di “parasubordinazione”:
– delle prestazioni che richiedano competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità tecnico-pratiche (comprovate con le modalità di cui alla circ. n. 32/2012) e siano svolte da soggetti titolari di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore alla soglia fissata per legge;
– nonché, per quanto qui interessa, delle prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, dettando specifici requisiti e condizioni.
Quest’ultima disposizione è stata attuata dal DM 20 dicembre 2012, il quale:
– da un lato, ha fornito un’elencazione, meramente esemplificativa, degli ordini e dei collegi professionali riconosciuti rilevanti ai fini della deroga in questione (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro, Ordine Nazionale Forense, ecc.);
– dall’altro, nella consapevolezza dell’impossibilità di una ricognizione analitica esaustiva, ha definito i criteri cui fare riferimento per stabilire, di volta in volta, se l’appartenenza ad un determinato registro, albo, ruolo o elenco – anche se non ricompreso nella suddetta elencazione – esoneri, o meno, il titolare di partita IVA dall’assoggettamento alla presunzione.
È richiesta la congiunta presenza delle seguenti condizioni:
– che i registri, albi, ruoli o elenchi siano “tenuti o controllati da una amministrazione pubblica”;
– che l’iscrizione agli stessi sia subordinata ad un esame di Stato o, comunque, alla valutazione dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività da parte di uno specifico organo.
In definitiva, non soddisfano i criteri indicati dal decreto – con conseguente irrilevanza dell’iscrizione ai fini derogatori – tutti quei registri, albi, ruoli o elenchi in cui l’iscrizione venga effettuata sulla base della sola richiesta dell’interessato, senza che sia previsto alcun controllo circa la sussistenza di requisiti e condizioni, e che, in linea di massima, abbiano una semplice funzione di “pubblicità dichiarativa”.
In applicazione dei medesimi principi, nell’interpello n. 16/2014, il Ministero risponde al quesito sottopostogli, giungendo ad affermare la riconducibilità dell’attività svolta dai fisioterapisti nel novero delle fattispecie derogatorie, “solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una P.A.”.
Si ribadisce, inoltre, che l’applicabilità, o meno, della presunzione, non influisce in alcun modo sulla possibilità, per il lavoratore o gli organi di vigilanza, di far valere “direttamente” un rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c., ove sussistano gli “ordinari” criteri di qualificazione ed i relativi indici sintomatici.