Precisazioni ministeriali sui Co.Co.Co. dal 01/01/2016
Dott. Alessio Pistone | 02/02/2016
Il d.lgs. n. 81/2015 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), ai sensi del quale (art. 1) “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”, prevede, all’art. 2, comma 1, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente quanto a “tempi” e a “luogo” di attività vanno trattate come fossero contratti di lavoro subordinato dal punto di vista retributivo, contributivo e di ogni altro genere di tutela (malattia, maternità, permessi, trattamento di fine rapporto e via dicendo). Restano giuridicamente dei rapporti di co.co.co., ma le loro buste paga e i versamenti contributivi a loro riferiti, per fare un esempio, devono obbligatoriamente salire allo stesso livello dei lavoratori dipendenti.
E’ questo il senso della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2 del DLgs. n. 81/2015 secondo il Ministero del lavoro, in base a quanto chiarito da Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nel corso del Videoforum 2016 organizzato dal quotidiano di settore Italia Oggi. Sulla misura dovrebbe arrivare a breve un’apposita circolare con le indicazioni operative per il personale ispettivo.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2016, la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative si sdoppia: c’é questa nuova co.co.co., per la quale i tempi e luogo di attività sono stabiliti dal committente, e c’é la co.co.co. tradizionale.
Al primo tipo si applica la disciplina del lavoro subordinato (“tutta” la disciplina dei dipendenti, ha sottolineato Pennesi); al secondo tipo, invece, si applica la disciplina tipica delle co.co.co. In tal modo, dunque, é esclusa una lettura di tipo sanzionatorio dell’art. 2 del DLgs. 81/2015, che avrebbe avuto per conseguenza la “trasformazione o conversione” della co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato.
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha infine precisato che: il doppio regime vale anche per le co.co.co. con partita IVA (esclusi professionisti con Albi, ovviamente) e che per l’estensione delle tutela del lavoro dipendente devono concorrere tutti i requisiti (personalità, ovvero “senza ausilio di altri soggetti, dipendenti o non; continuità, ovvero “ripetitività della prestazione nell’arco temporale di osservazione”; fissazione di tempi e luogo di lavoro da parte del committente).
Quindi, alla co.co.co. che presenta i requisiti della personalità, continuità e tempi e luogo di lavoro fissati dal committente (co.co.co. etero-organizzata) si applica la disciplina del lavoro subordinato. Fermo restando che si tratta di co.co.co., al lavoratore vanno riconosciute le prerogative di tutta la disciplina del lavoro subordinato, da quella contrattuale (CCNL, inquadramento, malattia, maternità, ecc.) a quella sul licenziamento.
Quindi dal punto di vista delle tutele non c’é differenza tra la nuova co.co.co. e un dipendente. L’unica diversità rimane nel “nome del contratto di lavoro” (che scaturisce dalla natura delle prestazioni): il titolare di co.co.co. era e resta un “collaboratore” anche oggi che, per effetto del Jobs Act, si ritrova destinatario delle stesse tutele dei dipendenti.
Ma perché, allora, l’impresa dovrebbe preferire un rapporto di co.co.co. all’assunzione? Una ragione utilitaristica potrebbe essere quella di evitare, in questo modo, di far crescere la forza aziendale, che é indice per l’applicazione di particolari discipline. Si pensi, per esempio, alle assunzioni obbligatorie del collocamento disabili. Oppure alla soglia di 5 dipendenti che, dal 1° gennaio 2106, individua i datori di lavoro obbligati a contribuire ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Al nuovo regime delle co.co.co. a due vie sono soggette anche le collaborazioni con partita IVA, mono-committenti o meno, e ogni altro tipo di collaborazione, inclusi gli eventuali contratti di lavoro a progetto in essere alla data del 25 giugno 2015 e ancora vigenti, per via della deroga all’abrogazione della relativa disciplina (artt. da 61 a 69-bis del DLgs. 276/2003), contenuta al comma 1, dell’art. 52 del DLgs. n. 81/2015.
Il quadro finora descritto é quello attualmente in vigore, mentre altre novità sono attese dal disegno di legge in materia di tutele per il lavoro autonomo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio. In particolare, l’art. 12, recante “Modifiche al codice di procedura civile” aggiunge all’art. 409, primo comma n. 3, dopo le parole “anche se non a carattere subordinato”, le seguenti: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”. La novità non é di poco conto, poiché il coordinamento, oggi nelle mani del committente, andrà stabilito di “comune accordo” tra le parti, ossia tra lo stesso committente e il collaboratore.
Infine va segnalata la risposta del Ministero relativamente a due diversi interpelli promossi sia dal CONI che dalla ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) verso la Direzione Generale del Ministero del Lavoro relativamente all’applicazione anche per CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, del comma 2 del già citato art. 2 del DLgs. n. 81/2015 in cui sono indicate alcune fattispecie derogatorie, tra cui (lett. d): “…le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Il Ministero affronta la risposta muovendo dalle altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico, in particolare citando il ben conosciuto art. 67, lett. m), T.U.I.R., del quale sottolinea la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” a intendere la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche. Questa lettura sistematica delle disposizioni che regolano il mondo dello sport dilettantistico, accompagnata dalla considerazione “delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato” porta il Ministero alla conclusione che “nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva”.