Prelevamenti soci fino a 12.000 euro all'anno senza giustificazioni necessarie
Dott. Alessio Pistone | 26/11/2014
La C.T. Prov. di Brindisi, con la sentenza n. 1147/2014, si è occupata del caso di un centro di elaborazioni dati contabili e fiscali, costituito sotto la forma della snc, nei cui confronti erano state esperite le indagini finanziarie, unitamente ai soci del centro stesso. L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di tale controllo, aveva contestato alla società ricavi non dichiarati in base, tra l’altro, a taluni prelevamenti in contanti risultanti dai conti correnti dei soci del centro contabile, che non erano stati in alcun modo giustificati dai titolari dei rapporti finanziari. Avvalendosi, quindi, dell’ormai nota presunzione di cui all’art. 32, comma 1, numero 2) del DPR 600/1973, il Fisco aveva accertato a carico della snc i maggiori ricavi desumibili, tra l’altro, da tali prelevamenti in contanti sui conti dei soci.
Il collegio di merito ha stabilito, però, che dai ricavi così accertati dovevano essere sottratti i prelevamenti che si potevano ritenere giustificati perché coerenti con le ordinarie esigenze di vita di un contribuente medio e di una famiglia media. Pertanto, i prelevamenti in contanti sino a mille euro per singola operazione e con un massimo annuo di 12.000 euro non dovevano essere considerati ai fini del calcolo dei ricavi accertabili, atteso che tali somme, nella predetta misura e considerati gli anzidetti limiti, dovevano ritenersi destinati ai diversi pagamenti di minori importi, fiscalmente irrilevanti, connessi a necessità correnti, di cui verosimilmente il contribuente non conserva memoria.
La statuizione è di assoluto rilievo perché fornisce un’indicazione quantitativa circa i prelevamenti in contanti che potremmo definire “autogiustificati” in forza del loro ammontare relativamente modesto e compatibile con le esigenze medie della vita attuale. In tal senso, del resto, si erano già pronunciati i giudici alessandrini, assumendo, tuttavia, come importo medio 1.500 euro (cfr. C.T. Prov. di Alessandria del 9 maggio 2012 n. 61/01/12). In questi casi, quindi, utilizzando i criteri ermeneutici di tale giurisprudenza di merito, il contribuente non sarebbe neppure tenuto a giustificare tali operazioni bancarie sotto soglia, perché già automaticamente riconducibili alle esigenze di vita quotidiana.
Tale aspetto potrà essere opportunamente valorizzato in sede di contraddittorio con l’Ufficio, laddove verranno giustificate, invece, le altre operazioni di prelievo o versamento contestate dal Fisco. A tal fine, potrebbe essere anche opportuno richiamare le istruzioni diramate a livello centrale dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui le presunzioni che assistono le indagini finanziarie “devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti” (cfr. circ. 25/2014, § 2.3).
L’altro aspetto rilevante della pronuncia di merito annotata concerne la prova contraria ai prelevamenti o agli importi riscossi, che il contribuente è tenuto a fornire per evitare l’applicazione della presunzione di maggiori ricavi in relazione ad importi sopra le predette soglie. Si ricorda, in proposito, che, in base alle disposizioni del già richiamato art. 32, detta prova contraria deve consistere nella dimostrazione che il singolo prelevamento contestato risulta dalla contabilità, ovvero nell’indicazione del beneficiario di tale prelevamento o importo riscosso.
Soffermandoci su quest’ultima esimente, giova ricordare che, per alcuni giudici di merito, l’indicazione del nominativo di un ipotetico beneficiario sarebbe sufficiente a vincere la presunzione (cfr. C.T. Prov. Bologna n. 158/12/07), ma, sebbene una parte della dottrina abbia condiviso tale assunto, altra parte se ne è invece discostata. Quel che più rileva, però, è che la Cassazione ha preso le distanze da tale impostazione, stabilendo, al contrario, che alla presunzione di legge (relativa) non può essere contrapposta una mera affermazione di carattere generale, pur potendo il contribuente fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative; l’indicazione dei beneficiari va dunque a circoscrivere il perimetro della prova, in caso di specifica contestazione dell’Ufficio, giacché, se l’onere si risolvesse nella mera indicazione, non di prova si tratterebbe, sebbene di mera allegazione (Cass. n. 17250/2013; conforme: Cass. n. 25502/2011).
In sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a vincere la presunzione in oggetto la mera indicazione del nominativo del destinatario delle somme prelevate, ma è necessario che venga dimostrata, anche attraverso presunzioni (fondate ad esempio sui tempi, sugli ammontari e sul contesto generale), che il soggetto indicato è effettivamente il destinatario di tale prelevamento.
La pronuncia dei giudici pugliesi conferma tale orientamento, laddove viene affermato che, per evitare che i prelevamenti o gli importi riscossi siano considerati ricavi, non solo deve essere indicato il beneficiario di tali somme, ma deve essere anche dimostrata quantomeno l’irrilevanza fiscale delle relative operazioni. Pertanto – ha concluso il collegio di merito – si deve escludere che siano da ritenere giustificate le operazioni passive sui conti correnti, delle quali il contribuente si sia limitato ad indicare la persona del beneficiario senza null’altro documentare. Ciò vale anche per gli assegni emessi dal contribuente a favore di se stesso. Anche in questo caso, infatti, con la sola esibizione di tali assegni non può ritenersi soddisfatto l’onere probatorio che la norma pone a carico del contribuente.