Presupposti per le segnalazioni antiriciclaggio
Dott. Alessio Pistone | 08/05/2013
Ai fini della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio occorre:
– essere a conoscenza di una “attività criminosa” dalla quale i beni provengano o anche solo sospettare che essi provengano da una attività criminosa (ad esempio, un reato tributario);
– sapere o sospettare che è in corso, è stata compiuta o tentata un’attività di riciclaggio di beni provenienti da reato.
Nonostante le contrarie indicazioni di una parte della dottrina, i reati tributari in genere, come qualsiasi altra attività criminosa, possono rappresentare il presupposto di condotte volte al riciclaggio (cfr., in giurisprudenza, Cass. 26 novembre 2009 n. 45643 e Cass. 21 gennaio 2009 n. 2451, nonché il decalogo della Banca d’Italia, la circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza e la comunicazione UIF del 23 aprile 2012).
Ai fini della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (ex art. 41 del DLgs. 231/2007), peraltro, occorre considerare talune macro-limitazioni. In particolare:
– il DLgs. 74/2000 attiene alle imposte dirette ed all’IVA. Di conseguenza, in presenza di evasione (ed elusione) concernente l’IRAP e le imposte indirette diverse dell’IVA, le relative condotte non possono qualificarsi come attività criminosa e, quindi, in relazione ad esse, non può mai parlarsi di riciclaggio;
– la maggior parte dei reati tributari è caratterizzato da soglie quantitative al solo superamento delle quali la condotta assurge a rilevanza penale (soglie di punibilità) e, quindi, ad eventuale presupposto di riciclaggio;
– nei reati dichiarativi l’attività di riciclaggio dei relativi proventi può concepirsi solo dal relativo momento consumativo (presentazione od omessa presentazione della dichiarazione).
Prima di tale momento si può al più sospettare che sarà commesso un reato tributario, ma non che è stata commessa, è in corso o è stata tentata un’attività di riciclaggio.
In situazioni del genere, seppure eccezionalmente, in presenza di inequivocabili indizi che rendano plausibile l’integrazione prima del reato tributario e poi dell’attività di riciclaggio, potrà configurarsi un obbligo di segnalazione.
Obbligo che, di contro, altra parte della dottrina (cfr. il Documento di ricerca Assirevi n. 147) configura solo a fronte di una ravvisata integrazione del reato tributario presupposto, quale elemento indispensabile per successivamente sospettare che sul relativo provento sia stata compiuta, sia stata tentata o sia in corso un’operazione di riciclaggio.
Nel caso in cui già in precedenza siano stati commessi uno o più reati fiscali e, attraverso l’acquisto di un determinato bene effettuato con il profitto di tali reati tributari, si intenda riciclare le somme frutto dei reati fiscali medesimi, la valutazione del notaio deve avvenire sulla base di tutti (e soli) quei documenti che egli è tenuto a domandare per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico un obbligo di penetranti indagini tese ad escludere l’esistenza di pregressi reati fiscali.
Lo Studio del Notariato n. 261-2013/B si sofferma, poi, sulle interrelazioni tra rilevanza penale dell’elusione fiscale e segnalazione di operazioni sospette. Si ricorda, quindi, come, nonostante la contrarietà manifestata dalla prevalente dottrina, la Corte di Cassazione, nella sentenza 28 febbraio 2012 n. 7739 (ma si veda anche la recentissima Cass. 3 maggio 2013 n. 19100), abbia stabilito che le condotte elusive corrispondenti ad ipotesi espressamente previste dalla legge (art. 37-bis del DPR 600/73) possono presentare rilevanza penale ex art. 4 del DLgs. 74/2000.
Per tal via:
– da un lato, sono esclusi quei casi nei quali la contestazione tragga origine non dall’applicazione di una specifica norma antielusiva, quanto piuttosto dall’applicazione del generale principio di divieto di abuso del diritto di matrice giurisprudenziale;
– dall’altro, restano fuori le condotte elusive relative ad imposte diverse da quelle sui redditi (l’art. 37-bis del DPR 600/73 non si riferisce all’IVA) ovvero ad esse attinenti, ma senza integrare alcuna delle operazioni elencate nella citata disposizione tributaria.
Ad ogni modo, anche nei casi di rilevanza penale dell’elusione fiscale dovrebbe configurarsi l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospettate di riciclare il relativo risparmio d’imposta. Rispetto ad esse, tuttavia, è evidenziato come non sia affatto agevole ravvisare una violazione del dovere di segnalazione in relazione ad una fattispecie così articolata e dai contorni così fortemente discrezionali.
In conclusione, lo Studio del Notariato si sofferma sulla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000). Alla luce di quanto precedentemente argomentato circa la necessità che il “sospetto” non debba e non possa essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati, si osserva come, di regola, la cessione di beni al fine di sottrarli all’aggressione del Fisco potrà integrare la fattispecie in questione, ma non un’attività di riciclaggio di beni provenienti da illecito fiscale.
Quest’ultima, infatti, può ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui esistano elementi per ritenere che i beni ceduti tramite gli atti fraudolenti o simulati costituiscano il profitto di precedenti reati fiscali (perché acquistati con ricchezza sottratta al prelievo fiscale). In una diversa ed ulteriore prospettiva, tuttavia, si ritiene che, una volta consumato il reato di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000, i beni fraudolentemente alienati potrebbero costituire a loro volta il profitto o prodotto del reato, divenendo suscettibili di un’attività di riciclaggio secondo l’ampia nozione di cui all’art. 2 del DLgs. 231/2007.
Si segnala, infine, che lo Studio sembra dimenticare i reati in materia di omesso versamento, rispetto ai quali occorrerebbe, tra l’altro, chiedersi se possano assumere rilievo, al fine di escludere l’obbligo di segnalazione, quelle situazioni di illiquidità “valorizzate” da una parte della giurisprudenza di merito.